Tax News - Supplemento online alla Rivista Trimestrale di Diritto TributarioISSN 2612-5196
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Le operazioni iva “complesse” tra accessorietà, autonomia ed unicità delle prestazioni (di Chiara Lattanzi, Cultore di diritto finanziario presso l’università La Sapienza di Roma)


Secondo la sentenza in commento, l’art. 135, par. 1, lett. g), della Direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, dev’essere interpretato nel senso che una prestazione unica di servizi di gestione fornita da una piattaforma informatica appartenente a un fornitore terzo a favore di una società di gestione di fondi che comprende nel contempo fondi comuni d’inve­stimento e altri fondi non rientra nell’esenzione prevista da tale disposizione.

“Complex” vat transaction between ancillarity, autonomy and uniqueness of services

The examinated decision states that art. 135(1)(g) of Council Directive 2006/112/EC of 28 November 2006 on the common system of value added tax must be interpreted as meaning that a single supply of management services, provided by a software platform belonging to a third-party supplier for the benefit of a fund management company, which manages both special investment funds and other funds, does not fall within the exemption provided for in that provision.

Keywords: complex transactions; Vat exemptions; ancillarity.

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Note a Corte di Giustizia, 2 luglio 2020, causa C-231/19   1. La Corte di Giustizia, con la recente sentenza, nella causa C-231/19 del 2 luglio 2020, è tornata a pronunciarsi sul tema delle operazioni IVA complesse, nel solco di una giurisprudenza europea che si sta via via consolidando (in argomento cfr. Logozzo, La qualificazione unitaria dell’operazione ai fini Iva in GT-Riv. giur. trib., 2006, p. 210). Tale insieme di principi giurisprudenziali si pone come “prezioso alleato” dei giudici nazionali i quali, a fronte delle lacune della legislazione nazionale (o, comunque, delle incertezze interpretative della disciplina IVA), si sono pronunciati avendo come costante punto di riferimento i principi espressi dai Giudici del Lussemburgo (i quali, come noto, in materia di tributi armonizzati vincolano le istituzioni degli Stati membri). Basti pensare, in tale prospettiva, che le Sezione Unite (Cass., sez. un., 16 febbraio 2018, n. 3872), nonché la successiva giurisprudenza delle sezioni semplici (tra le altre Cass., 14 gennaio 2020, n. 419) si pongono perfettamente in linea con i principi enunciati dalla giurisprudenza europea, pur essendo, invece, ancora ravvisabili nella prassi amministrativa talune “zone d’ombra” (per un confronto tra i principi dettati dalla giurisprudenza e la posizione assunta dall’Agenzia delle Entrate vd., da ultimo, De Ieso, L’iva sulle prestazioni complesse: un labirinto con una via di uscita?, in Corr. trib., 2021, p. 440.). Più nel dettaglio, il caso in esame riguarda una società appartenente ad un gruppo IVA stabilito nel Regno Unito di cui essa è rappresentante. Tale gruppo riunisce in sé varie società che esercitano l’attività di gestione di fondi. Per tale gestione, la società beneficia di una serie di prestazioni di servizi fornite da una società di diritto statunitense appartenente allo stesso gruppo e operante per mezzo di una piattaforma informatica. Tra il 1º gennaio 2010 e il 31 gennaio 2013, la società inglese assolveva (con il meccanismo dell’inversione contabile?) l’imposta dovuta unicamente sui servizi utilizzati per la gestione degli altri fondi ed applicava l’esenzione IVA ai servizi utilizzati per la gestione dei fondi comuni d’investimento ai sensi dell’art. 135, par. 1, lett. g), della Direttiva IVA. Secondo tale norma, come noto, “gli Stati membri esentano le operazioni seguenti … g) la gestione di fondi comuni d’investimento quali sono definiti dagli Stati membri”. L’amminis­trazione finanziaria inglese emetteva, tuttavia, una serie di avvisi di accertamento, impugnati dalla società dinanzi al First-tier Tribunal (Tax Chamber), non ritenendo corretto l’inquadramento giuridico prospettato. La società, risultando soccombente, proponeva appello affermando che le prestazioni [continua..]
Fascicolo 1 - 2021