Tax News - Supplemento online alla Rivista Trimestrale di Diritto TributarioISSN 2612-5196
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Il contribuente ha diritto alla riduzione della tassa rifiuti se non è assicurato il servizio di raccolta e smaltimento in una zona del territorio comunale (di Stefania Cianfrocca, Esperta di tributi locali e regionali)


L’omesso svolgimento da parte del comune del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti in una determinata zona del territorio comunale non comporta l’esenzione dalla tariffa rifiuti – TARI, ma il pagamento del tributo in misura non superiore al 40 della tariffa, da determinare, anche in maniera graduale, in relazione alla distanza dal più vicino punto di raccolta rientrante nella zona servita dal comune.

The omitted execution of the waste collection and disposal servicein a specific area imply a reduction of the waste tax

The omitted execution by the municipality of the waste collection and disposal service in a specific area does not imply the exemption from the payment of TARI waste fee, but only the payment of the tax in an amount not exceeding 40 percent to be determined, even gradually, in relation to the distance from the nearest collection point.

Keywords: waste tax; service; tax reduction.

Nota a Cassazione, ordinanza 22 settembre 2020, n. 19767   1. Ricca di spunti interessanti si presenta l’ordinanza della Corte di Cassazione in commento chiamata a decidere una controversia in materia di tassa rifiuti – TARI intentata contro un comune campano da una società che svolgeva la sua attività all’interno di un Interporto. Quest’ultima, lamentando la mancata effettuazione del servizio di raccolta di rifiuti nell’area in cui operava, ha impugnato la sentenza con la quale la CTR della Campania, pur rilevando che l’ente impositore aveva documentato di aver svolto il servizio lungo tutte le vie di collegamento all’Interporto sino all’ingresso della struttura commerciale, aveva accolto le istanze del comune stabilendo che per l’anno 2015 la TARI era dovuta in misura intera, escludendo, pertanto, la sussistenza dei presupposti per l’applicazione della riduzione tariffaria che i giudici di primo grado avevano, invece, ritenuto ammissibile, considerando la tassa dovuta nella misura ridotta del 15%. 2. Con il ricorso in Cassazione la società ha insistito nel denunciare il mancato svolgimento dell’attività di raccolta dei rifiuti all’interno dell’area interportuale da parte del comune e a rivendicare, quindi, il diritto alla riduzione della TARI. Tale problematica rappresenta, dunque, il nodo essenziale attorno al quale si sono intrecciate altre varie interessanti questioni che hanno come fulcro un Interporto, definito dall’art. 1 della L. n. 240/1990 come “un complesso organico di strutture e servizi integrati e finalizzati allo scambio di merci tra le diverse modalità di trasporto, comunque comprendente uno scalo ferroviario idoneo a formare o ricevere treni completi e in collegamento con porti, aeroporti e viabilità di grande comunicazione”. I giudici della Corte di Cassazione, se con l’ordinanza n. 14907/2020 nell’affrontare un’analoga controversia, erano stati molto laconici, questa volta, al contrario, hanno esaminato la fattispecie sotto varie angolazioni, ripercorrendo innanzitutto le molteplici fasi del regime fiscale dei rifiuti la cui scena è stata dominata per anni dalla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani – TARSU, disciplinata dal D.Lgs. n. 507/1993, sostituita dapprima dalla tariffa di igiene ambientale – TIA 1 di cui all’art. 49 del D.Lgs. n. 22/1997, e dalla tariffa integrata ambientale – TIA 2 di cui all’art. 238 del D.Lgs. n. 152/2006, per poi lasciare il passo al tributo comunale sui rifiuti e sui servizi – TARES, previsto dall’art. 14 del D.L. n. 201/2011, convertito con modificazioni dalla L. n. 214/2011, fin quando, il 1° gennaio 2014, non si è aperto il sipario sulla tassa sui rifiuti – TARI, disciplinata dall’art. 1, commi ss. della L. n. 147/2013 (sull’evoluzione del [continua..]
Fascicolo 1 - 2021