argomento: IRPEF - Giurisprudenza
La Suprema Corte di Cassazione ha enunciato un importante principio di diritto in tema di doppia imposizione internazionale sui redditi dei lavoratori dipendenti, ritenendo ininfluente, ai fini della individuazione dello Stato dotato di potestà impositiva, la nazionalità del datore di lavoro, risultando invece rilevante il luogo di residenza effettiva del lavoratore. La pronuncia dei Giudici di legittimità, oltre a fornire un valido criterio di imposizione per tanti lavoratori esercenti attività all’estero, offre l’occasione per compiere una breve analisi dei trattati bilaterali ed una riflessione sull’impatto che, ai fini fiscali, l’avvento della globalizzazione nel mondo del lavoro può avere nella vita di molti cittadini italiani.
» visualizza: il documento (Corte di Cass., Sez. V, sent. 23 settembre 2024, n. 25424)PAROLE CHIAVE: imposte sul reddito - lavoratori dipendenti - doppia imposizione internazionale - residenza fiscale - rimborso - onere della prova
di Cecilia Maria Falcone
1. Al fine di individuare lo Stato dotato di potestà impositiva, la nazionalità del datore di lavoro è del tutto ininfluente [continua ..]