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Spunti controcorrente su giurisdizione ordinaria e mancata transazione fiscale
Valerio Ficari, Professore ordinario di Diritto tributario, Università degli Studi di Roma Tor Vergata
La Corte di cassazione ancora una volta a Sezioni Unite condivide la tesi della giurisdizione ordinaria in caso di controversia a seguito della mancata accettazione da parte dell’Agenzia delle Entrate della proposta di transazione fiscale presentata dal contribuente qualora essa impedisca di raggiungere la maggioranza necessaria al fine dell’omologazione dell’accordo o del concordato preventivo.
Parole chiave: Transazione fiscale; giurisdizione ordinaria; interessi giuridici.
The Court of Cassation once again to United Sections shares the thesis of the ordinary jurisdiction in case of dispute following the non-acceptance by the Revenue Agency of the tax transaction proposal submitted by the taxpayer if it prevents the achievement of the majority required for the approval of the agreement or the arrangement.
Keywords: Tax transaction; ordinary jurisdiction; legal interests.
1. La Suprema Corte, a seguito di un regolamento preventivo di giurisdizione presentato dall’Agenzia delle Entrate, dopo alcuni precedenti (Cass., sez. un., 25 marzo 2021, n. 8504 e 22 novembre 2021, n. 35954 tra l’altro in Riv. dir. trib., 2022, II, p. 1 ss. con nota di Paparella L’esperienza infinita della transazione fiscale tra natura giuridica dei rapporti e successione delle leggi nel tempo: le Sezioni Unite si esprimono anche sul riparto di giurisdizione tra giudice tributario e giudice fallimentare, e in questa Rivista, 2021, 1, p. 173 ss. con nota di Ciarcia Il giudice competente in tema di transazione fiscale cui aggiungere Cass., sez. un., n. 22139/2021) torna ad occuparsi della questione della giurisdizione nel caso della mancata accettazione della proposta di transazione fiscale ex artt. 82 bis e 182 ter della legge fallimentare nel testo vigente prima delle modifiche apportate dall’art. 3 del D.L. n.125/2020 convertito nella L. n. 159/2020.
I giudici negano la giurisdizione tributaria a favore di quella ordinaria nel periodo antecedente alla novella legislativa di cui al codice della crisi sulla base di una serie di argomentazioni qui sinteticamente esposte:
a) la proposta di transazione fiscale, il suo accoglimento o rifiuto (espresso o tacito che sia) costituirebbero un subprocedimento paraconcorsuale di natura privatistico/negoziale che sarebbe interno e non autonomo rispetto a quello più generale relativo ai crediti privatistici;
b) tale dipendenza e mancata autonomia giustificherebbe la concentrazione davanti ad un unico giudice, quello fallimentare, della tutela di tutte possibili ed [continua ..]