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Nessuna automatica reviviscenza per l'atto di contestazione di sanzioni annullato in autotutela
Anna Rita Ciarcia, Ricercatrice di Diritto tributario, Università della Campania Luigi Vanvitelli
La legge attribuisce all’Amministrazione finanziaria il potere di provvedere in via di autotutela e con effetti retroattivi all’annullamento d’ufficio (o alla revoca) degli atti illegittimi (o infondati). Allo stesso tempo, è riconosciuta la possibilità, per l'Agenzia delle Entrate, di annullare, in autotutela c.d. sostitutiva, anche un precedente provvedimento di annullamento dell’originario atto impositivo. Tuttavia, in tale situazione non si verifica una automatica reviviscenza di quest’ultimo, ormai definitivamente eliminato dall’ordinamento.
Parole chiave: atto di contestazione di sanzioni; deduzioni difensive; autotutela; revoca; atto di irrogazioni di sanzioni.
The law gives the tax administration the power to provide, by way of self-defense and with retroactive effects, for the official cancellation (or revocation) of illegitimate (or unfounded) acts. At the same time, the possibility for the Tax Agency to cancel, in self-defense so-called replacement, even a previous cancellation of the original tax deed. However, in this situation there is no automatic revival of the latter, which is now permanently eliminated from the legal system.
Keywords: act of contestation of sanctions; defensive deductions; self-defense; revocation; act of imposition of sanctions.
1. Il caso esaminato dalla sentenza della Corte di Cassazione analizza due potestà attribuite, dal legislatore, all’Amministrazione finanziaria ovvero il potere di sanzionare il contribuente che viola delle disposizioni tributarie ed il potere di annullare, in autotutela, atti ritenuti illegittimi e/o infondati.
Nel caso de quo, al contribuente era stato notificato un atto di contestazione di sanzioni, avverso il quale, il contribuente, ai sensi dell’art. 16 del D.Lgs. n. 472 del 18 dicembre 1997, aveva presentato deduzioni difensive.
Il provvedimento era stato poi annullato, in autotutela, dall’Agenzia delle Entrate.
L’Ufficio, però, successivamente, decideva di revocare l’annullamento, per viziato da un errore materiale; a seguito di ciò, riteneva “ripristinato” l’originario atto di irrogazioni delle sanzioni.
2. Il D.Lgs. n. 472/1997 ha disciplinato il sistema sanzionatorio relativo alle violazioni tributarie non aventi rilevanza penale (del Federico, Prime note sui procedimenti sanzionatori disciplinati dal D.Lgs. del 18 dicembre 1997, n. 472, in Rass. trib., 1999).
L’Ufficio, prima di irrogare una sanzione relativa a violazioni non incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo (infatti, nel caso in esame sono state irrogate sanzioni al contribuente per la mancata emissione di un certo numero di scontrini fiscali), deve notificare al contribuente un atto di contestazione; questo è disciplinato dall’art. 16 del Decreto citato e regola il procedimento ordinario di [continua ..]