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La crescente influenza del diritto UE sulle procedure di scambio di informazioni: novità e conferme dopo la sentenza Lussemburgo c. l della Corte di Giustizia (C-437/19)

Stefano Dorigo, Professore associato di Diritto tributario, Università degli Studi di Firenze

La sentenza conferma l'indirizzo della Corte di Giustizia verso il riconoscimento di diritti, azionabili in giudizio, dei soggetti coinvolti nelle procedure di scambio di informazioni. Permane ancora, peraltro, il principio della tutela differita per il contribuente cui le informazioni si riferiscono.

Parole chiave: scambio di informazioni; diritti del contribuente; tutela giurisdizionale.

The growing influence of EU law on information exchange procedures: novelties and confirmations after Luxembourg v. L of the Court of Justice (C-437/19)

The judgment confirms the direction of the Court of Justice towards the recognition of rights, enforceable in court, of persons involved in information exchange procedures. However, the principle of deferred protection for the taxpayer to whom the information relates still remains.

Keywords: exchange of information; taxpayer’s rights; judicial protection.

1. La legislazione dell’Unione europea sullo scambio di informazioni non prevede misure specifiche di protezione dei diritti delle persone le cui informazioni vengono scambiate. La direttiva 2011/16/UE, e le sue direttive di modifica, contengono un riferimento alla necessità che la procedura di cooperazione rispetti i “diritti fondamentali” e osservi “i principi riconosciuti in particolare dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, compreso il diritto alla protezione dei dati personali”.

Nell’ambito dell’Unione, sulla base di quanto desumibile dalla Carta dei diritti fondamentali, che è parte integrante del diritto dell’UE e quindi obbligatoria per gli Stati membri e le istituzioni comunitarie, si è ritenuto che il contribuente debba poter essere informato dell’esistenza della procedura di scambio al fine di difendere efficacemente i propri diritti. Tuttavia, ad oggi, non esistono norme che attuino effettivamente la protezione delle persone coinvolte nello scambio di informazioni, siano esse il contribuente o i terzi che detengono le informazioni.

Peraltro, un impulso a superare questi limiti proviene dalla giurisprudenza della CGUE. Nella sentenza Sabou (ECJ (Grand Chamber), C-276/12, 22 ottobre 2013, Sabou, ECLI:EU:C:2013:678), essa ha inizialmente negato che le direttive sullo scambio di informazioni possano far nascere dei diritti che il contribuente sia libero di esercitare immediatamente nel corso della procedura. Secondo la Corte, il diritto di difesa è comunque tutelato nella fase successiva della procedura, come regolato dai singoli ordinamenti statali. Non era chiaro se, in quella fase, il contribuente potesse contestare la legalità [continua ..]

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