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Obbligazione doganale e iva all'importazione. La responsabilità solidale del rappresentante indiretto (nota a)
Alessandro Tropea, Assegnista di ricerca in Diritto tributario, Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano
La Corte di giustizia dell'Unione europea, con la sentenza del 12 maggio 2022, causa C-714/20, ha affermato che l’IVA all’importazione non rientra nella definizione di obbligazione doganale. Difatti, l’art. 5, punto 18, del Codice doganale dell'Unione (Reg. UE n. 952/2013), dispone che per obbligazione doganale si intende esclusivamente l’obbligo di un soggetto di essere gravato (solo) dei dazi conseguenti all’importazione. Sicché, quando l'autorità doganale accerta che l'irregolare introduzione di merci nel territorio europeo è imputabile sia all'importatore che al rappresentante indiretto, a quest'ultimo può essere intimata – solidalmente con l’importatore – la pretesa per il maggior dazio, ma non la maggiore IVA all'importazione, in quanto nessuna responsabilità solidale sussiste in ordine a tale tributo interno.
Parole chiave: Obbligazione doganale; iva all’importazione; responsabilità solidale; rappresentanza in dogana.
The Court of Justice of the European Union, in its judgment of 12 May 2022 in Case C-714/20, held that import VAT does not fall within the definition of a customs obligation. In fact, Article 5(18) of the EU Customs Code (EU Reg. No. 952/2013) provides that a customs debt means only the obligation of a person to be liable (only) for the duties resulting from importation. Accordingly, when the customs authority finds that the unlawful introduction of goods into the European territory is attributable jointly and severally to both the importer and the indirect representative, the latter may be ordered – jointly and severally with the importer – to pay the higher duty, but not the higher import VAT, since no joint and several liability exists in respect of that internal tax.
Keywords: Customs obligation; import VAT; joint and several liability; representation at customs.
1. La Corte di giustizia dell’Unione europea, con la sentenza del 12 maggio 2022, causa C-714/20, ha maturato il corretto convincimento secondo il quale nella definizione di obbligazione doganale, data dall’art. 5, punto 18, Reg. UE n. 952/2013 (Codice doganale dell’Unione), non rientra l’IVA all’importazione. La sentenza è condivisibile nella conclusione, non convince invece il ragionamento logico sottostante. La vicenda trae origine dal controllo effettuato dall’Agenzia delle Dogane italiana su specifiche importazioni di merci. Sono scaturiti atti impositivi emessi nei confronti sia dell’importatore che del rappresentante indiretto. Entrambi sono stati ritenuti solidalmente responsabili per il maggior dazio e per la maggiore IVA all’importazione. Precisamente, secondo l’autorità doganale, l’IVA all’importazione e i dazi sarebbero sacrifici impositivi che scaturirebbero dall’introduzione di merci estere nel territorio europeo. Il rappresentante indiretto ha impugnato la pretesa della maggiore IVA all’importazione avanti la Commissione tributaria provinciale di Venezia, specificando che – a differenza del dazio – la pretesa IVA deve essere pretesa solo dall’importatore, atteso che la responsabilità solidale tra loro intercorrente attiene solo ai maggiori dazi. Il Collegio giudicante di primo grado ha rimesso la questione ai giudici europei, chiedendo come interpretare l’art. 201 della Direttiva 2006/112/CE, concernente i debitori dell’IVA all’importazione, in seno all’art. 77, par. 3, del Codice doganale dell’Unione, che attiene invece alla responsabilità solidale del rappresentante doganale indiretto con l’importatore (in dottrina, si veda Vismara, L’obbligazione doganale nel diritto [continua ..]