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Buoni ai fini iva e citycard: la corte di giustizia si pronuncia sui buoni multiuso (nota a)
Valerio Marziali, Dottorando di ricerca in Diritto tributario, Università degli Studi di Roma Tor Vergata
La Corte di Giustizia europea si è pronunciata per la prima volta sulla nuova disciplina dei c.d. voucher ai fini IVA, chiarendo in particolare che la natura di buono corrispettivo multiuso non viene meno anche se l’utilizzatore del buono non ha il tempo di fruire di tutti i differenti servizi/beni a sua disposizione con il voucher. Le conclusioni dell’Avvocato Generale, inoltre, forniscono interessanti spunti di riflessione.
Parole chiave: voucher; citycards; IVA.
The European Court of Justice ruled for the first time on the new discipline of the vouchers for VAT purposes, clarifying that the nature of a multipurpose voucher subsists even if the user of the voucher does not have time to use all the different services/goods available with the voucher. Furthermore, the conclusions of the Advocate General provide interesting cause for reflection.
Keywords: voucher; citycards; VAT.
1. La Direttiva 2016/1065/UE, “recante modifica della Direttiva 2006/112/CE per quanto riguarda il trattamento dei buoni” ha introdotto nella disciplina comunitaria dell’imposta sul valore aggiunto alcune norme specifiche “che si applichino al trattamento dei buoni ai fini dell’IVA”, con l’intento di risolvere il problema di una disciplina non sufficientemente chiara o esaustiva da garantire un trattamento fiscale coerente delle operazioni che comportano l’utilizzo di tali documenti, con conseguenze indesiderabili per il buon funzionamento del mercato interno.
A tal fine, la Direttiva 2016/1065/UE ha individuato le caratteristiche essenziali di tali buoni, in particolare “la natura del diritto loro connesso e l’obbligo di accettare tale buono come corrispettivo a fronte di una cessione di beni o di una prestazione di servizi”, ed ha così disposto l’introduzione degli artt. 30 bis, 30 ter, 73 bis, 410 bis e 410 ter nel corpo della Direttiva 2006/112/CE.
2. In base all’art. 30 bis, par. 1, della Direttiva 2006/112/CE, per buono si intende “uno strumento che contiene l’obbligo di essere accettato come corrispettivo o parziale corrispettivo a fronte di una cessione di beni o una prestazione di servizi e nel quale i beni o i servizi da cedere o prestare o le identità dei potenziali cedenti o prestatori sono indicati sullo strumento medesimo o nella relativa documentazione, ivi incluse le condizioni generali di utilizzo ad esso relative”. Solo un documento che presenti tali caratteristiche (cumulative, come si illustrerà nel prosieguo) può essere considerato un buono ai fini [continua ..]