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Destinazione del bene per natura ai fini iva e prova della inerenza (nota a)
Simone Ariatti, Assegnista di ricerca in Diritto tributario, Università degli Studi di Trento
La Corte di Cassazione, Sezione Tributaria, affronta il tema del principio di inerenza del bene (rectius: del suo acquisto) all’esercizio dell’impresa, ai fini della detrazione dell’IVA, ai sensi dell’art. 19 comma 1 D.P.R. n. 633/1972.
Parole chiave: inerenza del bene; esercizio d’impresa; onere della prova.
The Court of Cassation, Tax Section, addresses the issue of the principle of inherence of the asset (rectius: of its purchase) to the operation of the business, for the purposes of VAT deduction, pursuant to art. 19 paragraph 1 D.P.R. n. 633/1972.
Keywords: inherence of the asset; business operation; burden of proof.
1. La decisione in commento attiene ai presupposti di operatività del diritto alla detrazione dell’IVA sugli acquisti, ai sensi dell’art. 19, comma, 1, D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633. Segnatamente, una impresa – operante nel settore della compravendita immobiliare – acquistava un immobile, poi concesso in locazione, inquadrato nella categoria catastale “A/10”. Come è noto, nella predetta categoria rientrano gli immobili adibiti ad “uffici e servizi”, vale a dire destinati ad attività chiaramente professionale e/o commerciale. Pacifica, dunque, sembrerebbe prima facie la qualifica del bene come inerente all’attività d’impresa “per destinazione naturale”, alla luce, in particolare, dell’inquadramento catastale. La Corte di Cassazione, tuttavia, aderendo ai rilievi critici sollevati dall’Agenzia delle Entrate, negava il riconoscimento del diritto alla detraibilità – pur trattandosi quantomeno formalmente di acquisto di immobile destinato ad attività imprenditoriale – perché, di fatto, mancava la prova di detta destinazione in concreto, non essendo sufficiente il mero inquadramento nella categoria A/10. La sentenza affronta dunque il tema relativo all’onere della prova insistente sul requisito dell’inerenza del bene (rectius: del suo acquisto) all’esercizio d’impresa, sancendo che l’inerenza non si presume ma deve essere provata caso per caso, e che detto stringente onere probatorio ricade sul contribuente. Il mero requisito della “strumentalità per natura” non trova cittadinanza nel campo di applicazione dell’IVA; in altre parole, non può presumersi che un bene, solo perché astrattamente destinato all’esercizio dell’impresa (come un [continua ..]