Tax News - Supplemento online alla Rivista Trimestrale di Diritto TributarioISSN 2612-5196
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Divisione giudiziale con conguaglio e imposta di registro (di Irene Pini, Avvocato nel Foro di Modena)


La pronuncia affronta il caso del trattamento fiscale, ai fini dell'imposta di registro, della divisione giudiziale con conguaglio. La Suprema Corte ribadisce che qualora la divisione di un compendio abbia luogo mediante la sua integrale assegnazione ad uno dei condividenti, con pagamento agli altri di una somma pari al valore delle rispettive quote, si applica l'imposta di registro con aliquota dell'1% prevista dal D.P.R. n. 131/1986, allegata Tariffa, parte prima, art. 3.

Parole chiave: divisione; natura dichiarativa; conguaglio.

Judicial division and registration tax

The judgment addresses the tax treatment, for the purposes of registration tax, of the judicial division with adjustment. The Supreme Court reiterates that if the division of a compendium takes place through its full assignment to one of the shareholders, with payment to the others of a sum equal to the value of the respective shares, the registration tax at a rate of 1% is applied, under article 3, first paragraph, of the Tariff attached to D.P.R. 131/1986.

Keywords: division; declaratory nature; Adjustment.

1. La controversia decisa dalla Corte di Cassazione, che ivi si annota, ha ad oggetto il trattamento fiscale del conguaglio, ai fini dell’imposta di registro, nell’ipotesi di divisione giudiziale. Nel caso che ci occupa, il compendio immobiliare veniva assegnato, nel­l’ambito del giudizio civile di divisione, ad uno dei condividenti, con obbligo a carico di quest’ultimo di pagare all’altro un conguaglio pari al valore della rispettiva quota. Sulla base della sentenza civile di scioglimento della comunione, l’Agenzia delle Entrate liquidava, sul conguaglio, l’aliquota dell’imposta di registro prevista per gli atti traslativi. Il contribuente impugnava quindi l’avviso di liquidazione, per ottenerne l’annullamento, poiché l’imposta di registro, a suo dire, avrebbe dovuto essere liquidata con aliquota dell’1%. Vittorioso in primo grado, ma soccombente in appello, il contribuente ricorreva in Cassazione, sostenendo il mal governo, da parte della Commissione tributaria regionale, degli artt. 34 e 37, D.P.R. n. 131/1986; artt. 3 e 8, della Tariffa, Parte I, allegata al D.P.R. n. 131/1986; artt. 757 e 1116 c.c. In questa sede, possiamo anticipare che la decisione in commento è conforme all’orientamento pressoché unanime della giurisprudenza di legittimità, volto a riconoscere l’applicazione dell’imposta di registro con l’aliquota dell’1%, qualora (come nel caso di specie) la divisione dell’asse ereditario abbia luogo mediante l’integrale assegnazione in natura dei beni presenti ad uno dei condividenti, con conseguente pagamento agli altri di una somma di denaro pari al valore delle rispettive quote di diritto. Il convincimento della Suprema Corte si basa sulla natura dichiarativa della divisione in materia tributaria. In sostanza, ove le porzioni concretamente assegnate ai condividenti (quote di fatto) corrispondano alle quote che spettano ai partecipanti sui beni della massa in ragione dei diritti che vantano (quote di diritto), la divisione deve considerarsi atto dichiarativo, che sconta l’imposta di registro così come determinata dall’art. 3, allegata Tariffa, D.P.R. n. 131/1986 (e non l’aliquota propria degli atti traslativi attualmente pari al 9%). Deve segnalarsi come la decisione in commento sia solo una delle tante pronunce sul tema, depositate di recente dalla Suprema Corte. Il proliferare di controversie aventi ad oggetto la presente questione fa presumere come l’Amministrazione finanziaria non abbia ancora correttamente “metabolizzato” i principi cardine della materia. Probabilmente, ad alimentare il contenzioso fiscale, ha contributo l’arresto del 2019 della Corte di Cassazione a Sezioni Unite (sentenza 7 ottobre 2019, n. 25021), secondo la quale il negozio divisorio deve essere qualificato (ai fini civilistici) quale atto inter vivos, avente [continua..]
Fascicolo 2 - 2022