Tax News - Supplemento online alla Rivista Trimestrale di Diritto TributarioISSN 2612-5196
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Considerazioni sistematiche sulla nozione di “azienda” ai fini dell'applicazione dell'imposta di registro (di Lorenzo Pennesi, Avvocato, Dottore di ricerca in Diritto tributario, Sapienza Università di Roma)


La Suprema Corte, escluso l’utilizzo in chiave antielusiva dell'art. 20 TUR, esamina la nozione di “azienda” ai fini della individuazione del corretto regime impositivo da applicare ad un atto di conferimento in società, nell'ambito dell'imposta di registro, e valorizza, secondo un approccio sostanziale, l'attitudine del cespite ad inserirsi funzionalmente nel complesso produttivo dell’impresa.

Parole chiave: azienda; attività d'impresa; conferimento; registro; elusione fiscale; interpretazione.

Observations on the notion of “business” related to the application of the registration tax

The Supreme Court, excluding the anti-avoidance use of art. 20 TUR, examines the notion of “business” for the purpose of identifying the correct tax regime to be applied to a deed of contribution to the company, in the context of the registration tax, and enhances, according to a substantial approach, the attitude of the asset to be conferred to functionally fit into the production business complex of the company.

Keywords: business; contribution; registration tax; tax anti-avoidance; interpretation.

1. L’individuazione del corretto regime impositivo, ai fini del tributo di registro, applicabile alle operazioni negoziali aventi ad oggetto la cessione o il conferimento di azienda è un tema che continua a generare una importante mole di pronunce, sia di merito che di legittimità, anche in ragione dei rilevanti e noti mutamenti intervenuti sull’art. 20 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 (TUR) circa l’interpretazione degli atti da sottoporre a registrazione. La sentenza annotata, inserendosi nel solco di questo intenso dibattito, propone una interpretazione in chiave sostanziale della nozione di azienda, che appare aderente alle più consolidate ed autorevoli teorizzazioni sul tema (in specie, Fedele, Struttura dell’impresa e vicende dell’azienda nell’Iva e nell’imposta di registro, in AA.VV., La struttura dell’impresa e l’imposizione fiscale. Atti del convegno di Sanremo 22-23 marzo 1980, Padova, 1981, p. 168 ss.; Carinci, Il trasferimento di azienda ai fini Iva e registro: il problema della nozione di azienda ai fini fiscali, in Riv. dir. trib., 1996, II, p. 1177 ss.), valorizzando, a fini impositivi, la funzione economica complessiva dell’istituto. 2. Invero, nella fattispecie esaminata dalla Suprema Corte, la società ricorrente è risultata beneficiaria di un conferimento d’azienda, avente ad oggetto, oltre ad un fabbricato adibito a struttura alberghiera, anche un appartamento del socio conferente, previamente non destinato allo svolgimento di attività commerciale. Nella ricostruzione dell’Amministrazione finanziaria, sulla scorta di un presunto intento elusivo perseguito dalle parti e volto ad abbattere il carico tributario dovuto, l’atto avente ad oggetto tale ultimo cespite avrebbe dovuto scontare l’imposta di registro in misura proporzionale, in luogo di quella fissa, trattandosi di un immobile non riconducibile alla sfera dell’impresa e, quindi, estraneo al regime impositivo, evidentemente più favorevole, previsto per il conferimento d’azienda. Le conclusioni dell’Ufficio vengono tuttavia stigmatizzate dai giudici di legittimità, i quali non condividono né il fondamento giuridico dell’atto impositivo emesso, rappresentato dall’art. 20 TUR, né le argomentazioni afferenti alla asserita estraneità dell’appartamento al complesso aziendale trasferito. Il presente commento si pone pertanto l’obiettivo di analizzare in maniera rigorosa la pronuncia, ripercorrendo, in chiave critica, l’iter argomentativo adottato dalla Suprema Corte. 3. In questa prospettiva, e con riferimento al primo motivo oggetto di esame, i giudici di legittimità affrontano l’applicabilità al caso di specie dell’art. 20 TUR che è, notoriamente, norma dal contenuto precettivo estremamente complesso e dibattuto, attorno alla quale si [continua..]
Fascicolo 2 - 2022