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Questioni in punto di riproponibilità dell'istanza di rimborso dopo l'emissione di un diniego espresso resosi definitivo per mancata impugnazione (nota a)

Giovanni Consolo, Assegnista di ricerca in Diritto tributario, Università Bocconi Milano

La sentenza in commento affronta il caso di un contribuente che, a fronte dell'emissione di un diniego espresso di rimborso, poi divenuto definitivo per mancata impugnazione, decideva di notificare all’Amministrazione una nuova istanza di rimborso. In particolare, la Corte si sofferma su due distinti profili: il primo attiene all’impugnabilità dell'atto emesso in riscontro alla seconda istanza di rimborso con cui l'Amministrazione finanziaria ha confermato il proprio precedente diniego; il secondo attiene alla possibilità di qualificare tale atto alla stregua di un (nuovo) «rifiuto espresso» di rimborso.

Parole chiave: azioni di rimborso; diniego espresso; istanza di riesame; provvedimento confermativo; ricorso avverso l'atto di conferma; ammissibilità.

Issues on the possibility to resubmit a refution after the issuance of an express refusal that has become final due to failure to appealnd applica

The judgment deals with the case of a taxpayer who, faced with the issuance of an express denial of refund that has become final due to failure to appeal, decided to notify the Tax Administration of a new refund application. Namely, the Court focuses on two different aspects: the first concerns the appealability of the act issued in response to the second refund application with which the Tax Administration confirmed its previous refusal; the second concerns the possibility of qualifying such act as a (new) “express refusal” of refund.

Keywords: actions for refund; express refusal; application for review; confirmatory act; appeal against confirmatory act; admissibility.

1. La sentenza in epigrafe afferma un principio di grande interesse in relazione al caso particolare di un contribuente che, a fronte dell’emissione di un diniego espresso di rimborso, poi divenuto definitivo per mancata impugnazione, decideva di notificare all’Amministrazione una nuova istanza di rimborso.

La fattispecie vagliata è, in particolare, la seguente.

Nel luglio 2013, l’Amministrazione finanziaria emetteva un diniego e­spresso di rimborso in relazione ad un’istanza presentata da una società lussemburghese.

Scaduti i termini per impugnare il diniego, la società presentava una seconda istanza di rimborso, fondata su documenti precedentemente non sottoposti al vaglio del competente Ufficio.

In riscontro a tale, seconda istanza di rimborso, l’Amministrazione notificava alla contribuente un nuovo atto che – secondo quanto risulta dalla sentenza in epigrafe – “conteneva una valutazione di merito della seconda istanza di rimborso presentata dalla società contribuente e, pur reiterando le motivazioni del primo provvedimento di diniego, una puntuale motivazione circa i motivi di rigetto della seconda istanza”.

La società impugnava tempestivamente quest’ultimo provvedimento quale diniego espresso di rimborso ex art. 19, comma 1, lett. g), D.Lgs. n. 546/1992, ma il ricorso veniva dichiarato inammissibile in entrambi i gradi di merito sul presupposto che, per non perdere il proprio diritto al rimborso, la società avrebbe necessariamente dovuto impugnare il primo diniego nel termine ordinario di decadenza.

Nel giudizio di legittimità promosso dalla società, la Suprema Corte ha cassato la sentenza di appello scolpendo il seguente principio [continua ..]

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