sartori

home / Archivio / Fascicolo / Primi spunti di riflessione sulla fiscalità delle somme corrisposte dal gestore dei servizi ..

indietro stampa articolo indice fascicolo leggi articolo leggi fascicolo


Primi spunti di riflessione sulla fiscalità delle somme corrisposte dal gestore dei servizi energetici alle comunità energetiche rinnovabili

Francesco Spinello, Dottorando di ricerca in Diritto tributario, Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”. Avvocato tributarista in Roma

Le comunità energetiche rinnovabili sono dei soggetti giuridici la cui finalità principale è quella di fornire benefici ambientali, economici o sociali ai propri azionisti o membri (cittadini, autorità locali, imprese, enti del terzo settore) o alle aree locali in cui operano. Il presente contributo analizza il trattamento fiscale, ai fini dell'IVA e delle imposte dirette, delle somme corrisposte da parte dell'ente gestore della rete energetica in favore delle comunità energetiche rinnovabili, considerando anche i recenti chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate.

Parole chiave: comunità energetiche rinnovabili; autoconsumo collettivo; tariffa incentivante; ristoro delle componenti tariffarie; corrispettivo per la vendita dell’energia.

First points of reflection on the taxation of the amounts paid by the energy network manager to the renewable energy communities

Renewable energy communities are legal entities whose main purpose is to provide environmental, economic or social benefit to their shareholders or members (citizens, local authorities, enterprises or third sector entities) or to the local areas in which they operate. This contribution analyzes the tax treatment, for VAT and direct tax purposes, of the sums paid by the energy network manager in favor of the renewable energy communities, also considering the recent clarifications provided by the Revenue Agency.

Keywords: renewable energy communities; collective self-consumption; incentive rate; rate refund; payment for the sale of energy.

1. La normativa vigente a livello nazionale in materia di comunità energetiche rinnovabili e autoconsumo trova il suo fondamento nella disciplina comunitaria contenuta nella Direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento Europeo e del Consiglio (c.d. “Direttiva RED II”). In particolare, nelle more del recepimento della Direttiva RED II e in parziale e anticipata attuazione delle disposizioni ivi contenute, l’art. 42 bis del D.L. 30 dicembre 2019, n. 162 (c.d. “Decreto Milleproroghe”), convertito, con modificazioni dalla Legge 28 febbraio 2020, n. 8, ha autorizzato l’attivazione dell’autoconsumo collettivo da fonti rinnovabili e la realizzazione delle comunità energetiche rinnovabili, dettandone la relativa disciplina, ivi inclusa quella incentivante, e le relative condizioni.

La disciplina introdotta con il Decreto Milleproroghe, tuttavia, aveva carattere transitorio e si poneva l’obiettivo di introdurre le prime configurazioni di comunità energetiche e autoconsumo collettivo, in vista del pieno recepimento della Direttiva RED II, avvenuto con l’emanazione del D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 199. In altri termini, con l’art. 42 bis del D.L. n. 162/2019, è stata avviata dal Legislatore la sperimentazione di un quadro di regole volte a consentire ai consumatori finali e/o produttori di energia di associarsi per "condividere" l’energia elettrica localmente prodotta da nuovi impianti alimentati da fonte rinnovabile (per ulteriori approfondimenti sulla disciplina dettata dall’art. 42 bis cit. cfr. Villani, Spunti per una rivoluzione fiscale che acceleri la transizione ecologica e la riduzione delle disuguaglianze dopo la pandemia da COVID-19, in Rass. trib., 2021, 1, p. 103 ss. e AA.VV., Le comunità energetiche in Italia, Una guida per [continua ..]

» Per l'intero contenuto effettuare il login inizio