Tax News - Supplemento online alla Rivista Trimestrale di Diritto TributarioISSN 2612-5196
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Ancora in tema di esenzione IMU per l´abitazione principale dei coniugi residenti in comuni diversi: una questione ancora aperta? (di Nicolò Treglia, Dottorando di ricerca in Diritto tributario, Università degli Studi di Bari Aldo Moro)


In discontinuità rispetto alle precedenti ordinanze, i Giudici di vertice, mediante un’in­terpretazione costituzionalmente orientata del secondo comma dell’art. 13 del D.L. n. 201/2011, stabiliscono che può essere accordata un’unica esenzione ai fini IMU con riferimento alla singola abitazione principale, anche qualora si verifichi una disgregazione del nucleo familiare (ad esempio per esigenze professionali). Tuttavia, il beneficio in parola può essere riconosciuto a condizione che il nucleo familiare, inteso come un’unità distinta e autonoma rispetto ai suoi singoli componenti, dimostri di avere la dimora abituale presso quell’immobile.

Sulla questione è, poi, intervenuto il legislatore, con l’art. 5 decies del D.L. n. 146/2021, nonché la Corte costituzionale, con la recente ordinanza n. 94/2022, che ha sollevato dinnanzi a sé la questione di legittimità costituzionale del secondo comma dell’art. 13 del D.L. n. 201/2011, in riferimento agli artt. 3, 31 e 53, comma 1, Cost.

Parole chiave: esenzione; abitazione principale; nucleo familiare.

More about exemption from the municipal tax on real properties applicable to the main residence of spouses living in different municipalies: is it still an open point?

In discontinuity with the previous ordinances, through a constitutionally oriented interpretation of Art. 13, para. 2, Law Decree no. 201/2011, the Supreme Court establishes that the exemption from the municipal tax can be granted with reference to the single main residence, also in case of family unit breakdown (e.g. work reasons). However, the tax break can be recognized provided that the family unit, intended as a distinct and independent unit with respect to its individual components, proves that it has its habitual abode in that property.

The legislator then intervened on the issue, with Art. 5-decies, Law Decree no. 146/2021, as well as the Constitutional Court, with the recent ordinance no. 94/2022, which raises the question of constitutional legitimacy of Art. 13, para. 2, Law Decree no. 201/2011, with regard to Arts. 3, 31 and 53, para. 1, of the Constitution.

Keywords: exemption; main residence; family unit.

1. La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 17408 del 17 giugno 2021, ha rivisto il proprio orientamento sull’annosa questione relativa al riconoscimento dell’agevolazione IMU sull’abitazione principale nell’ipotesi in cui i coniugi risiedano in distinti immobili ubicati in Comuni diversi. Nelle sue precedenti pronunce la Suprema Corte aveva, infatti, ritenuto che neppure le documentate esigenze lavorative fossero sufficienti a superare la previsione contenuta nell’art. 13, comma 2, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 che subordinerebbe il riconoscimento dell’agevolazione al fatto che l’immobile sia adibito a residenza anagrafica e dimora abituale dell’intero nucleo familiare. Siffatta lettura restrittiva comportava il disconoscimento del beneficio in relazione ad entrambi gli immobili candidati a fruirne, alla constatazione di una qualunque ipotesi di disgregazione del nucleo familiare. Nel mutare orientamento la Corte ha statuito che sia la lettera che la ratio della norma inducono a ritenere che possa essere accordata un’unica agevolazione con riferimento alla singola abitazione principale, anche nell’ipotesi di una ‘diaspora’ del nucleo familiare, a condizione però che si accerti «in quale di questi immobili si realizzi l’abitazione principale del nucleo familiare, riconoscendo l’esenzione solo allo stesso». Questa ragionevole impostazione consente di attribuire una nuova centralità in ambito tributario al nucleo familiare e permette di declinare l’agevolazione in un’ottica di promozione e valorizzazione della famiglia (cfr. Marini, Ricchezza immobiliare e imposizione patrimoniale, in Corr. trib., n. 38, 2013, p. 2976), come centro unitario preordinato alla soddisfazione delle esigenze dei membri della collettività (a questo riguardo si vedano gli spunti di riflessione di Farri, Punti fermi e profili di irrazionalità nel regime fiscale della famiglia, in Riv. dir. trib., n. 1, 2016, p. 145). 2. Le precedenti pronunce della Suprema Corte sul tema, muovendo dalla definizione di “abitazione principale”, contenuta nell’art. 13, comma 2, del D.L. n. 201/2011, come «l’immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore ed il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente» (cfr. Salvini, Federalismo fiscale e tassazione degli immobili, in Rass. trib., n. 6, 2010, p. 1607 ss.; Marchetti-Lupi, L’abitazione principale nell’Imu: cosa cambia davvero rispetto all’Ici, in Dialoghi trib., n. 4, 2012, p. 405 ss.; Salvini, L’IMU nel quadro del sistema fiscale, in Rass. trib., n. 3, 2012, p. 689 ss.; Chironi, L’imposizione locale su civili abitazioni, immobili agricoli, industriali e demaniali, in Uricchio-Galeone-Aulenta-Ferri, (a cura di), I tributi comunali [continua..]
Fascicolo 1 - 2022