Tax News - Supplemento online alla Rivista Trimestrale di Diritto TributarioISSN 2612-5196
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Patto di famiglia e imposta di successione: luci ed ombre nella giurisprudenza (di Antonio Marinello, Professore associato di Diritto tributario, Università degli Studi di Siena)


Le sentenze in commento definiscono il trattamento tributario, ai fini dell’imposta sulle successioni e donazioni, delle attribuzioni derivanti dal patto di famiglia, superando il precedente orientamento accolto in sede di legittimità. Viene altresì in considerazione l’ambito di estensione dell’esenzione disposta dall’art. 3, comma 4 ter), D.Lgs. n. 346/1990.

Parole chiave: patto di famiglia; eredi legittimi; compensazioni.

“Family agreement” and inheritance tax: lights and shadows in case law

The judgments define the tax treatment, for the purposes of inheritance and gift tax, of the compensation deriving from the family agreement, going beyond the previous approach accepted in the context of legitimacy. The scope of the exemption provided by art. 3, par. 4-ter) of D.Lgs. 346/1990 is also considered.

Keywords: “family agreement”; legitimate heirs; compensation.

1. Le sentenze in commento si soffermano sul trattamento tributario, ai fini dell’imposta sulle successioni e donazioni, delle attribuzioni derivanti dal patto di famiglia, con particolare riferimento alle “liquidazioni” dei legittimari non assegnatari dell’azienda, di cui all’art. 768 quater), comma 2, c.c. In dettaglio, con la pronuncia del 24 dicembre 2020, n. 29506, la Sezione Tributaria della Corte di Cassazione ha in parte superato il proprio precedente orientamento – espresso con la sentenza n. 32823/2018 – e, all’esito di una approfondita disamina della disciplina civilistica dell’istituto, ha anzitutto affermato che l’intera operazione negoziale richiede una lettura unitaria del patto di famiglia e delle diverse attribuzioni realizzate attraverso di esso. In questa logica, nota la Suprema Corte, l’elemento che caratterizza il patto di famiglia – distinguendolo da una qualsiasi donazione che abbia ad oggetto gli stessi beni – è proprio l’obbligo imposto agli assegnatari dell’azienda o delle partecipazioni societarie di liquidare gli altri legittimari partecipanti al contratto, a cui si affianca l’impossibilità di assoggettare a collazione e riduzione le attribuzioni così effettuate. In relazione a tale obbligo, la sentenza è lapidaria (così come del resto il precedente del 2018) nell’accogliere l’idea che si tratti di un onere ex lege. Più precisamente, secondo la Corte, il trasferimento dell’azienda effettuato dal­l’imprenditore disponente in favore dell’assegnatario deve essere qualificato alla stregua di una donazione modale, con la puntualizzazione – attinente al momento genetico dell’apposizione del modus – che quest’ultimo ha nel patto di famiglia fonte legale e che si configura come elemento necessario e non accidentale della fattispecie. Sul piano tributario, da ciò deriva che alle attribuzioni effettuate ai sensi dell’art. 768 quater, c.c. dovrà applicarsi la disciplina prevista per la donazione modale dall’art. 58, comma 1, D.Lgs. n. 346/1990, secondo cui “gli oneri di cui è gravata la donazione, che hanno per oggetto prestazioni a soggetti terzi determinati individualmente, si considerano donazioni a favore dei beneficiari”. Segue, poi, un ulteriore profilo, che assume rilievo centrale anche nella conseguente pronuncia di merito (Comm. Trib. Reg. Abruzzo, 12 luglio 2021, n. 552), concernente l’ambito di applicazione del regime di esenzione previsto dall’art. 3, comma 4 ter, D.Lgs. n. 346/1990. Nelle due sentenze viene accolta una interpretazione restrittiva della disposizione in esame, nel senso di ritenere agevolabili i soli trasferimenti diretti di azienda e partecipazioni sociali, ossia quelli effettuati nel primo step dell’operazione, dal disponente [continua..]
Fascicolo 1 - 2022