Tax News - Supplemento online alla Rivista Trimestrale di Diritto TributarioISSN 2612-5196
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La responsabilità relativa all´utilizzo delle agevolazioni in materia di edilizia e di efficienza energetica contenute nel c.d. Decreto rilancio (di Matteo Clò, Avvocato in Modena)


Con l’entrata in vigore del D.L. 19 maggio 2020, n. 34 (c.d. Decreto rilancio), convertito con modificazioni dalla L. 17 luglio 2020, n. 77, è stata introdotta nel nostro ordinamento una nuova agevolazione fiscale in tema di edilizia e di efficienza energetica (c.d. Superbonus), la quale si affianca ad agevolazioni già in vigore, tra le quali i c.d. Sismabonus, Ecobonus, Bonus ristrutturazioni (o Bonus casa) e Bonus facciate. Una delle principali novità contenute nel c.d. Decreto rilancio è rappresentata dalla possibilità per i contribuenti, in alternativa all’utilizzo delle detrazioni fiscali previste dalla legge, di optare per la cessione a terzi di un credito d’imposta di pari ammontare o per il c.d. sconto in fattura. Nonostante tali strumenti abbiano riscosso – e stiano riscuotendo tuttora – un notevole successo, è opportuno riflettere brevemente sulle conseguenze relative ad un uso scorretto o improprio di tali agevolazioni; ciò anche alla luce dell’introduzione del D.L. 11 novembre 2021, n. 157 (c.d. Decreto anti-frode), e del D.L. 27 gennaio 2022, n. 4, con i quali il legislatore ha inteso contrastare l’utilizzo indebito, o addirittura fraudolento, delle stesse.

Parole chiave: Decreto rilancio; Superbonus; cessione del credito.

The resposibility relating to the use of tax reliefs on constructions and energy efficiency provided for by the so-called decreto rilancio

With law decree n. 34/2020 (so-called Decreto rilancio) a new tax relief regarding constructions and energy efficiency (so-called Superbonus) has been introduced in our legal system. This tax relief is added to other similar tax measures, such as “Sismabonus”, “Ecobonus”, “Bonus ristrutturazioni” (or “Bonus casa”) and “Bonus facciate”. According to law decree n. 34/2020, taxpayers, instead of using directly tax detractions provided by the law, can assign a tax credit to third parties (of the same amount of the non-used detraction) or receive a discount on the invoice issued by the supplier or contractor. While these measures have been remarkably success, it’s necessary to reflect upon the consequences of an incorrect (or improper) use of these tax reliefs.

Keywords: Decreto rilancio; Superbonus; tax credits.

1. Con l’entrata in vigore del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, (c.d. Decreto rilancio), convertito con modificazioni dalla L. 17 luglio 2020, n. 77, è stata introdotta nel nostro ordinamento una nuova agevolazione fiscale in tema di edilizia e di efficienza energetica (c.d. Superbonus, per una prima analisi del quale si rimanda a Treglia, Il “superbonus edilizio: un’opportunità per la riconversione energetica del patrimonio immobiliare italiano, in Tax News, supplemento online a Riv. trim. dir. trib., n. 2/2020, p. 185 ss.). La misura in oggetto, consistente, ai sensi dell’art. 119 del medesimo D.L., in una detrazione pari al 110% delle spese sostenute per la realizzazione di interventi finalizzati a migliorare l’efficienza energetica degli edifici, nonché a ridurne il rischio sismico, si affianca alle agevolazioni già in vigore in tema di edilizia, tra le quali i c.d. Ecobonus e Sismabonus, disciplinati, rispettivamente, dagli artt. 14 e 16 del D.L. 4 giugno 2013, n. 63, convertito dalla L. 3 agosto 2013, n. 90, il c.d. Bonus casa (o Bonus ristrutturazioni), di cui all’art. 16 bis del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, ed il c.d. Bonus facciate, di cui all’art. 1, commi 219 e seguenti, della L. 27 dicembre 2019, n. 160. Il fine perseguito dal legislatore è, da un lato, quello di agevolare interventi antisismici e di efficientamento energetico e, dall’altro, quello di fornire uno stimolo all’economia del Paese, contribuendo alla creazione di nuovi posti di lavoro ed alla valorizzazione del patrimonio immobiliare dei cittadini. Le misure di incentivo fiscale contenute negli artt. 119 e 121 del c.d. Decreto rilancio hanno fin da subito riscontrato un innegabile successo. Forte è infatti l’attrattività di una detrazione che in alcuni casi addirittura supera l’ammontare delle spese sostenute dai contribuenti. A ciò si aggiunga la possibilità per i beneficiari, alternativamente all’utilizzo diretto di tale detrazione, di optare per la cessione di un credito d’imposta di pari ammontare o per il c.d. sconto in fattura. L’art. 121, comma 1, del D.L. n. 34/2020 prevede infatti che i soggetti che sostengono spese per gli interventi di cui al successivo comma 2 «possano optare, in luogo dell’utilizzo diretto della detrazione spettante, alternativamente: a) per un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, fino a un importo massimo pari al corrispettivo stesso, anticipato dai fornitori che hanno effettuato gli interventi e da questi ultimi recuperato sotto forma di credito d’imposta, di importo pari alla detrazione spettante […]; b) per la cessione di un credito d’imposta di pari ammontare […]». L’opzione è esercitabile relativamente agli interventi di: a) recupero del patrimonio edilizio di cui all’art. 16 bis, comma 1, lettere a) e b), [continua..]
Fascicolo 1 - 2022