Tax News - Supplemento online alla Rivista Trimestrale di Diritto TributarioISSN 2612-5196
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Discutibili sviluppi della giurisprudenza di legittimità in tema di natura ed effetti della 'transazione fiscale' (nota a) (di Nicolò Treglia, Dottore di ricerca in Diritto tributario, Università degli Studi di Bari “Aldo Moro”)


Con l’Ordinanza n. 13090/2022, la Suprema Corte ha stabilito che l’omologazione da parte del Tribunale fallimentare di un concordato preventivo comprensivo di ‘transazione fiscale’ ex art. 182-ter l.f. implica la cessazione della materia del contendere nel procedimento pendente dinanzi alle Corti tributarie.

Questionable developments of the supreme court about the juridical nature and the effects of tax settlement

With the Ordinance no. 13090/2022, The Supreme Court establishes that the judicial approval of a pre-bankruptcy agreement with a tax settlement (art. 182-ter of Bankruptcy Law) implies the extinction of the tax process.

1. Con l’Ordinanza in rassegna la travagliata esperienza della ‘transazione fiscale’ ex art. 182-ter l.f. si arricchisce di nuove questioni attinenti i suoi riflessi processuali. Nel caso di specie, la società contribuente, in seguito all’istaurarsi del contenzioso oggetto del presente giudizio, aveva concluso con l’Agenzia delle Entrate una ‘transazione fiscale’ nell’ambito di un concordato preventivo omologato dal tribunale competente. Sicché, la Corte ha ritenuto che detta transazione costituisca una fattispecie di estinzione del processo, in applicazione del quinto comma dell’art. 182-ter l.f. Infatti, quest’ul­timo, nella formulazione vigente ratione temporis, stabiliva che il decreto di omologazione della procedura di concordato preventivo determinasse “la cessazione della materia del contendere nelle liti aventi ad oggetto i tributi per i quali si è perfezionata la transazione”. L’altro effetto tipico derivante dal perfezionamento della ‘transazione fiscale’ secondo l’antecedente disciplina era poi costituito dal consolidamento del debito tributario ex art. 182-ter, secondo comma, l.f. Tale previsione, infatti, per cristallizzare la pretesa tributaria vantata dal Fisco alla data di presentazione della domanda, determinava rilevanti conseguenze sull’attività accertativa degli Uffici: la dottrina maggioritaria (tra cui Tosi, La transazione fiscale, in Rass. trib., 4, 2006, p. 1084 ss.), sosteneva l’effetto preclusivo dell’omo­logazione in relazione a possibili futuri accertamenti; al contrario, la prassi (circ. Agenzia delle entrate 18 aprile 2008, n. 40/E) affermava che “la transazione non pregiudica la possibilità, per l’Agenzia, di procedere ad accertamento e iscrivere a ruolo, nei termini previsti dalla legge, le ulteriori somme che risultassero eventualmente dovute in relazione a fattispecie diverse da quelle che hanno generato il debito oggetto di transazione, anche se riferibili agli stessi periodi di imposta, senza che ciò costituisca causa risolutiva”. Già nel 2011, con due ‘sentenze gemelle’ (Cass. n. 22931/2011; Cass. n. 22932/2011, con note adesive di Del Federico, La Corte di Cassazione inquadra la transazione fiscale nel sistema delle procedure concorsuali, in Riv. dir. trib., 2, 2012, p. 35 ss.; di Mastellone, La non falcidiabilità del credito IVA nel concordato preventivo prescinde dalla presenza della transazione fiscale, in Riv. trim. dir. trib., 1, 2012, p. 268 ss.; di Santoro Cayro, Sugli effetti “tipici” della transazione fiscale alla luce di due recenti pronunce della Suprema Corte, in Rass. trib., 1, 2012, p. 139 ss.), la Suprema Corte aveva lucidamente messo in evidenza i citati effetti tipici della ‘transazione fiscale’, ponendoli in stretta correlazione tra loro. Da un lato, il [continua..]
Fascicolo 1 - 2023