La giurisdizione del giudice speciale si estende ad ogni questione relativa all’an o al quantum del tributo, arrestandosi unicamente di fronte agli atti dell’esecuzione forzata tributaria, pur ricomprendendo l’eccezione di prescrizione dedotta tramite l’impugnazione di atti prodromici all’esecuzione.
The distinction between the tax or ordinary jurisdiction: the defect of notification of the payment notice and the forced execution The jurisdiction of the special judge extends to any question relating to the an or quantum of the imposition, stopping only when faced with the acts of forced tax execution, also including the exception of statute of limitations deduced through the appeal of acts prodromal to execution.
1. L’ordinanza della Corte di Cassazione a sezioni unite in esame del 18 ottobre 2022, n. 30666, ha ad oggetto l’impugnazione di un’intimazione di pagamento, emessa per la riscossione di somme dovute a titolo di tassa per lo smaltimento dei rifiuti. Originariamente, il Tribunale di Agrigento, in data 13 marzo 2014, aveva dichiarato il proprio difetto di giurisdizione in virtù dell’opposizione proposta dal contribuente, in ordine alla notifica dell’ingiunzione di pagamento. L’impugnazione proposta è stata poi rigettata della Corte di Appello di Palermo del 17 settembre 2018 ed il contribuente ha proposto ricorso alla Corte di Cassazione, con successiva rimessione degli atti al Primo Presidente per l’assegnazione alle sezioni unite. A sostegno di ciò, il ricorrente ha dedotto l’inesistenza o la nullità della notificazione della cartella di pagamento, in quanto effettuata nei confronti di una società cancellata dal registro delle imprese, nonché ha eccepito la prescrizione della pretesa tributaria, in conseguenza del periodo di tempo trascorso tra la notificazione della cartella e quella dell’intimazione di pagamento. Si premette che il ricorso sia stato ritenuto infondato, in quanto la Suprema Corte ha sostenuto che la giurisdizione appartiene al giudice tributario nelle ipotesi in cui il fatto estintivo della pretesa tributaria si sia verificato in epoca successiva all’emissione della cartella di pagamento, pur tuttavia mancando o risultando giuridicamente inesistente la notifica di quest’ultima, al pari di quanto accade al verificarsi di un fatto estintivo anteriore alla predetta notificazione.
2. Al fine di poter correttamente inquadrare la ratio decidendi della Corte di Cassazione nella predetta ordinanza, è opportuno “fare un passo indietro”, ripercorrendo le tappe dell’actio finium regundorum delle giurisdizioni tributaria ed ordinaria, in linea con l’iter interpretativo della pronuncia n. 30666/2022 (Basilavecchia-Buttus-Fransoni-Guidara-Odoardi, Esecuzione forzata e riparto di giurisdizione nel pensiero delle sezioni unite della Suprema Corte di Cassazione, Rass. Trib. n. 3/2020, p. 821 ss., par. 2). In passato, l’art. 54 del D.P.R. n. 602/1973 escludeva l’ammissibilità delle opposizioni regolate dagli artt. 615-618 c.p.c., prevedendo esclusivamente un’azione di risarcimento del danno contro l’esattore, proponibile a seguito del compimento dell’esecuzione stessa. Diversamente, gli atti dell’esattore erano ricorribili davanti all’Intendente di finanza, i cui provvedimenti potevano essere oggetto di opposizione dinanzi al giudice amministrativo (Longo, Art. 57, in Consolo-Glendi, a cura di, Commentario breve alle leggi sul processo tributario, Padova, 2017, p. 1154 ss.; Buttus, Le opposizioni all’esecuzione e agli atti esecutivi nel diritto [continua..]