Nella pronuncia in commento, la Suprema Corte ha ribadito il suo orientamento in tema di imputabilità delle sanzioni amministrative tributarie all’amministratore (di fatto) di società con personalità giuridiche. La Cassazione ha confermato che l’art. 7 del D.L. n. 269 del 30 settembre 2003 prevede l’irrogazione delle sanzioni amministrative solamente alla persona giuridica. Tale disposizione, tuttavia, non opera se la società è stata costituita per mascherare una realtà fattuale in cui l’amministratore di fatto è il beneficiario materiale delle violazioni contestate. Pertanto, in tale ipotesi, l’amministratore risponde direttamente delle sanzioni irrogate. Sul punto, i giudici di legittimità si focalizzano sul criterio del beneficio dell’evasione, senza attribuire la dovuta rilevanza ai requisiti necessari per rendere inoperante l’art. 7, D.L. n. 269/2003. Inoltre, non chiariscono se, per l’imputazione diretta della sanzione, l’amministratore deve essere l’unico beneficiario della violazione, ovvero se i beneficiari diretti possono essere altri soggetti oltre l’amministratore.
The imputability of the administrative tax punishment to the administrator, also de facto, in companies with legal personality In the judgment in question, the Italian Supreme Court recalled its case law about the imputability of administrative sanctions for the (de facto) administrator of legal person. The Supreme Court confirmed that the art. 7, law no. 269 of 30 September 2003, provides for the imposition of administrative sanctions solely on the legal person. This provision does not work if the company was formed to mask a factual reality in which the de facto administrator is the material beneficiary of the disputed violations, the administrator is directly liable for the sanctions imposed in this case. On this point, the judges of legitimacy focus on the criterion of the benefit of tax fraud; without attributing due importance to the requisites necessary to make this rule inoperative. Furthermore, they do not clarify whether, for the direct attribution of the sanction, the administrator must be the sole beneficiary of the violation; or whether the direct beneficiaries can be other subjects besides the administrator.
1. Nell’ordinanza in commento è ribadito l’ormai consolidato orientamento giurisprudenziale in tema di riferibilità delle sanzioni amministrative tributarie alla persona giuridica. Il giudizio aveva ad oggetto un avviso di accertamento riguardante la rideterminazione di IRES, IRAP ed IVA, con contestuale irrogazione delle sanzioni amministrative. L’avviso in questione è stato notificato sia alla persona giuridica, nel frattempo cessata, che al relativo amministratore di fatto. Nello specifico, posto che l’art. 7, D.L. n. 269 del 30 settembre 2003, prevede l’irrogazione delle sanzioni amministrative solamente nei confronti della persona giuridica, la Suprema Corte ha specificato che non può realizzarsi un concorso nella violazione in capo all’amministratore di fatto sulla base dell’art. 9, D.Lgs. n. 472 del 18 dicembre 1997, poiché il già menzionato e successivo art. 7 dispone l’applicabilità delle norme del D.Lgs. n. 472/1997 solo se compatibili. Tale interpretazione, però, non esclude che l’amministratore di fatto risponda direttamente delle sanzioni ove la società sia stata costituita artatamente e a fini illeciti per mascherare una realtà giuridica nella quale l’amministratore è il beneficiario materiale delle violazioni contestate. Ricorrendo tale ipotesi, secondo la Corte, “la persona fisica che ha agito per conto della società è, al contempo, trasgressore e contribuente”; dunque l’ente è un mero schermo fittizio, costituito nel solo interesse dell’amministratore. Secondo i giudici di legittimità, l’art. 7, D.Lgs. n. 269/2003 non opera in situazioni del genere, poiché il fatto regolamentato dalla norma è la violazione compiuta dall’amministratore nell’interesse della persona giuridica, nel presupposto che sussista quindi una distinzione tra trasgressore e contribuente.
2. La pronuncia della Suprema Corte offre lo spunto per riflettere innanzitutto sui requisiti necessari per identificare la figura dell’amministratore di fatto delle società, per poi concentrarsi sulle circostanze in base alle quali l’irrogazione della sanzione può avvenire nei confronti dell’amministratore, anche di fatto, di una società con personalità giuridica, superando il disposto dell’art. 7 D.L. n. 269/2003. Nella decisione in commento i giudici di legittimità hanno chiarito che la società era gestita, in concreto, da un amministratore di fatto, ovvero da un soggetto che agiva come proprietario delle quote dell’ente, senza che vi fosse alcuna forma di controllo o di supervisione da parte degli organi a ciò deputati all’interno della società. In passato, la Cassazione ha chiarito che l’amministratore di fatto è colui che, anche se privo [continua..]