Tax News - Supplemento online alla Rivista Trimestrale di Diritto TributarioISSN 2612-5196
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Motivazione apparente dei provvedimenti del giudice tributario: riflessioni sulle problematiche sottese all'ambito applicativo dell'art. 360, c. 1, n. 4 c.p.c. (nota a) (di Giulia Grimaldi, Dottoranda di ricerca in Diritto tributario – Università degli Studi di Siena; Avvocato tributarista)


La pronuncia in commento, in relazione ad un caso di recupero ai fini IVA di un’imposta indebitamente detratta poiché afferente a operazioni ritenute soggettivamente inesistenti, torna sul tema dell’onere motivazionale gravante sul giudice tributario. La Corte, ritenendo meramente apparente e, dunque, nulla, la motivazione del giudice che abbia omesso di raffrontarsi con le risultanze istruttorie, offre spunti interessanti in tema di limiti vigenti per il sindacato, in sede di legittimità, del vizio di motivazione ex art. 360 comma 1 n. 4 c.p.c., e sul complesso ma inestricabile rapporto che deve insistere tra sindacato motivazionale e concrete risultanze del giudizio.

Apparent motivation of the tax courts’ decisions: observations on the issues concerning the scope of article 360 c. 1., no. 4., c.p.c.

The ruling under review, in a case of tax claim for VAT purposes of costs unduly deducted because related to transactions deemed as subjectively non-existent, returns to the issue of the motivational duty incumbent on tax judges. The Court of Cassation, by considering as merely apparent, and therefore omitted and invalid, the judge’s motivation failing to properly deal with the investigations’ results, offers interesting suggestions on the subject of the current limits for the review - at the level of the judgment of legitimacy - of the motivation’s flaw pursuant to art. 360 c. 1 no. 4 c.p.c., and on the complex but inextricable relationship that must exist between the motivational review and the concrete proceedings’ results.

1. L’ordinanza in commento torna a pronunciarsi sull’onere motivazionale posto in capo al giudice tributario, in un caso di recupero, ai fini IVA, di un’imposta indebitamente detratta poiché afferente a operazioni soggettivamente inesistenti. È bene, in primo luogo, offrire una breve ricognizione della normativa vigente in materia di motivazione delle sentenze del giudice tributario, e di relativo controllo in sede di legittimità. Come noto, l’articolo 132 comma 1 n. 4 c.p.c. dispone che la sentenza deve contenere “la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione”, ovvero, come specificato dall’art. 118 comma 1 disp. att. c.c., dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche sottese. La norma trova una sua trasposizione, per quanto concerne il giudizio tributario, nell’art. 36 c. 2 n. 4 del D. Lgs. n. 546/92. Tale sistema normativo rappresenta attuazione del precetto costituzionale di cui all’articolo 111, c. 6, Cost., il quale, prevedendo che “tutti i provvedimenti giurisdizionali devono essere motivati”, cristallizza quel c.d. “minimo costituzionale” di motivazione, da osservare per garantire la possibilità di un effettivo controllo giurisdizionale sui provvedimenti del giudice. Il sindacato sul rispetto dell’obbligo di motivazione dei provvedimenti giurisdizionali compete anche al giudice di legittimità, nei limiti dettati dall’art. 360 comma 1 c.p.c., norma che, definendo un procedimento a critica vincolata, contiene l’elenco tassativo dei motivi per i quali è possibile esperire ricorso in Cassazione. Tale ultima disposizione è stata interessata, negli anni, da più interventi di riforma, che hanno sensibilmente modificato l’estensione del perimetro entro cui è possibile ricorrere, in sede di legittimità, per denunciare il vizio di motivazione. Per quanto di nostro interesse, la norma è stata da ultimo modificata dall’art. 54 del D.L. 22 giugno 2012, n. 83, che ha ritoccato la disciplina dei motivi di censura ricorribili in Cassazione intervenendo sull’art. 360 comma 1 n. 5 con l’eliminazione, dalla disposizione, del riferimento alla “motivazione”, e l’inserimento del motivo di ricorso per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, che sia stato oggetto di discussione tra le parti. Con ciò si è, dunque, espunto il sindacato sulla “omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione”, residuando, al di fuori dell’art. 360 comma 1 n. 5, la possibilità di far valere in Cassazione il vizio di motivazione solo ex art. 360 comma 1 n. 4, qualora, cioè, tale vizio sia ben più radicale, e, comportando la violazione del “minimo costituzionale di motivazione”, delineato dalle norme sopra riportate, si sostanzi in [continua..]
Fascicolo 1 - 2023