Tax News - Supplemento online alla Rivista Trimestrale di Diritto TributarioISSN 2612-5196
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L'ammissibilità e la valenza probatoria delle dichiarazioni dei terzi alla luce della reintrodotta prova testimoniale nel processo tributario (di Stefano Gargano, Avvocato del foro di Napoli. Specializzato in Diritto processuale tributario presso l'Università degli Studi di Napoli Federico II)


La reintroduzione della prova testimoniale nel diritto processuale tributario italiano, disciplinata dal comma 4 dell’art. 7 D.Lgs. 546/92, riformato dalla Legge 130/2022, art. 4, comma 1, lett. c), impone necessariamente una valutazione dell’ammissibilità e della portata applicativa delle dichiarazioni dei terzi rese in fase procedimentale quali prove atipiche dal mero valore indiziario. Occorre analizzare l’istituto della prova testimoniale alla luce della differente disciplina prevista per le dichiarazioni dei terzi prodotte con atto notorio o nel corso della verifica fiscale. I mezzi di prova messi a disposizione di tutte le parti processuali devono garantire l’effettività del principio costituzionale del giusto processo attraverso il rispetto della parità delle parti.

The eligibility and equivalent probative value of the declarations of third parties due to the reintroduced witness evidence in the tax trial

The reintroduced witness evidence in the Italian Tax Procedural Law, governed by provision 4 of article 7 D.Lgs. 546/92, reformed by the Law 130/2022, art. 4, c. 1, lett. C), requires a probative value and the application of third parties declarations during a trial as atypical evidence of the circumstantial trial. It is necessary the analysis of the witness evidence in accordance with the different regulation of third parties declarations through affidavit or during a fiscal audit. The evidence presented by all the parties involved in the trial, should guarantee the Rule of law of the due trial through the principle of the equality of parties.

1. Tra le significative novità della tanto agognata riforma del processo tributario vi è la possibilità per il Giudice, ex art. 7, c. 4, D.Lgs. 546/92, di ammettere la prova testimoniale in forma scritta ai sensi dell’art. 257-bis c.p.c., limitatamente all’ipotesi in cui la stessa, dopo un’adeguata valutazione, risulti “necessaria” ai fini della decisione. Trattasi, in realtà, di un istituto non completamente nuovo nel diritto processuale tributario, in quanto, pur se mai disciplinato normativamente, prima dell’entrata in vigore del D.P.R. n. 739/1981, la dottrina e la giurisprudenza degli anni Settanta già argomentavano in relazione all’ammissibilità in giudizio della prova testimoniale. In particolare, la dottrina, in attuazione del principio del giusto processo ex art. 111 Cost., riteneva la prova testimoniale ammissibile nel corso del giudizio, pur se con dei limiti rispetto al giudizio civile (Allorio, Diritto processuale tributario, 1955, Utet, Torino, p. 354; La Rosa, La fase istruttoria nel processo avanti alle commissioni tributarie, in Boll. Trib., 1982, p. 1259 ss.; Cantillo, Il processo tributario, Editoriale Scientifica, Napoli, 2014, p. 253;), benché fosse particolarmente rara la sua effettiva applicazione dinanzi al Giudice (Tosi, Testimonianza scritta e testimonianza orale, nel processo tributario, in Riv. dir. Trib., n. 6/2010, p. 761 ss.; Maffezzoni, La prova nel processo tributario, in Boll. Trib., 1977, 23, p. 1697 ss.). Di contro, la giurisprudenza della Commissione Tributaria Centrale, riconoscendo l’acceso dibattito dottrinale e giurisprudenziale sul punto, riteneva che “l’ammissibilità di tali prove era tutt’altro che pacifica anche prima dell’ema­nazione delle norme integrative e correttive del decreto sul contenzioso, DPR 26-10-1972, n. 636 disposte con DPR 3-11-1981, n. 739, le quali, modificando l’art. 35, hanno espressamene dichiarato non ammissibile la prova testimoniale innanzi alle Commissioni tributarie” (Sentenza n. 570 del 02.05.1983). Solamente con la modifica dell’art. 35 DPR n. 636/72 apportata dall’art. 23 DPR n. 739/81, è stato, poi, introdotto per la prima volta, in violazione della tutela del diritto di difesa del contribuente, il divieto del giuramento e della prova testimoniale, statuendone la non ammissibilità nel processo tributario, confermata successivamente anche dall’art. 7, c. 4, D.Lgs. 546/1992. Pertanto, dal 01.01.1982, data di entrata in vigore del DPR n. 739/81, sino al 16.09.2022, giorno in cui è divenuta operativa l’ammissibilità della prova testimoniale nel processo tributario con la riforma introdotta dalla L. 130/2022, la dottrina e la giurisprudenza sono state artefici di un ampio dibattito, ove le concordi teorie hanno ravvisato l’esclusione della prova testimoniale dinanzi al [continua..]
Fascicolo 1 - 2023