Tax News - Supplemento online alla Rivista Trimestrale di Diritto TributarioISSN 2612-5196
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La legittimazione processual-tributaria del contribuente per debiti pregressi alla sentenza dichiarativa di fallimento (nota a) (di Antonia Maria Cuccurullo, Avvocato tributarista)


Il contribuente fallito – oggi assoggettato a liquidazione giudiziale in virtù delle nuove disposizioni in materia – non perde la qualità di soggetto passivo del rapporto d’imposta e, in virtù di questo, non può essergli negata la legittimazione processuale in ambito tributario, tenuto conto delle conseguenze cui è esposto sul fronte sanzionatorio. Allo stato è prevista una legittimazione straordinaria e succedanea del contribuente che nasce solo in caso di inerzia della curatela. Sulla qualificazione dell’inerzia degli organi procedurali e, dunque, sulla legittimazione del fallito, esistono opposti orientamenti. L’auspi­cio che le Sezioni unite, investite della querelle, adottassero un indirizzo ermeneutico estensivo e ricognitivo della generale legittimazione del contribuente ad impugnare in caso di inerzia del curatore, è giunto proprio in chiusura del contributo a conferma del ragionamento condotto.

The procedural-tax legitimacy of the taxpayer for prior debts to the bankruptcy declaration

The bankrupt taxpayer – subjected to the judicial liquidation according to the new provisions – he doesn’t lose the status of taxable person on the tax relationship and, by virtue of this, the procedural legitimacy in the tax field can not be denied, taking into account the consequences to which he is exposed in terms of sanctions. To the state, an extraordinary and substitute legitimation of the taxpayer is envisaged, arising only in the case of the insolvence administrator inertia. On the qualification of the latter, of the procedural bodies and, therefore, on the legitimation of the bankrupt, there are opposite orientations. It is hoped that the joint Sections, invested with the dispute, will adopt an extensive interpretative approach, so that to legitimize the taxpayer’s appeal every time the trustee fails to resort the judicial protection.

1. Il fatto. La fattispecie oggetto dell’annotata ordinanza della Suprema Corte, n. 25373 del 25 agosto 2022, concerne la legittimazione straordinaria del contribuente fallito ad impugnare atti afferenti debiti insorti prima della dichiarazione di fallimento, ma notificati successivamente ad essa. La vicenda origina dall’impugnazione di due avvisi di accertamento, per gli anni d’impo­sta 2002 e 2004, precedenti alla dichiarazione di fallimento, con i quali l’Agenzia delle Entrate disconosceva costi non documentati e recuperava l’IVA. Il fallito, socio accomandatario e responsabile solidale della società di persone oggetto di recupero, rivendicava la propria legittimazione straordinaria ad impugnare, stante l’inerzia della curatela fallimentare. La Commissione Tributaria Provinciale adita dichiarava inammissibile il ricorso per difetto di capacità di agire del fallito e in secondo grado il contribuente otteneva lo stesso esito, poiché il giudice del gravame non riteneva esservi stata inerzia del curatore, bensì una ponderata valutazione di rinunciare all’azione operata dal giudice delegato, di qui il vizio dell’azione proposta. Il contribuente ricorreva in cassazione per violazione dell’art. 24 Cost. e degli artt. 43 L. Fall. e art. 19, D.lgs. 546/1992, evidenziando la riferibilità dell’atto impositivo a crediti concorsuali insorti prima della dichiarazione di fallimento, per cui doveva validamente ritenersi soggetto passivo del rapporto d’imposta e, di conseguenza, legittimato ad agire in costanza di fallimento. Osservava il ricorrente che la soggettività passiva d’imposta non veniva meno all’atto della dichiarazione di fallimento. Sotto altro profilo, il contribuente considerava che l’inerzia del curatore ad impugnare gli atti impositivi relativi a crediti concorsuali genera automaticamente la legittimazione straordinaria del soggetto dichiarato fallito. La Suprema Corte, dopo una compiuta ricognizione degli opposti orientamenti giurisprudenziali sul tema, ritenendo la questione della legittimazione straordinaria e succedanea del contribuente, di massima e particolare importanza, ha rimesso la causa al Primo Presidente affinché valuti l’opportunità di rinviare la questione alle Sezioni Unite. 2. Gli opposti orientamenti della Corte di Cassazione. Il tema relativo alla legittimazione processuale del contribuente ad impugnare gli atti impositivi notificati in costanza di fallimento, ha visto nel tempo succedersi opposti orientamenti, evidenziati dalla pronuncia annotata. Il dibattito giurisprudenziale muove dalla pregiudiziale considerazione per cui, in presenza della procedura, il fallito non perde la soggettività passiva d’imposta (Cass. civ. sez. V del 24 febbraio 2006, n. 4235), pur verificandosi lo spossessamento dei beni (Melis-Golisano, La portata soggettiva del giudicato [continua..]
Fascicolo 1 - 2023