Tax News - Supplemento online alla Rivista Trimestrale di Diritto TributarioISSN 2612-5196
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Confisca tributaria per equivalente “senza condanna”: profili intertemporali dell'art. 578-bis c.p.p. (di Chiara Cinotti, Cultore di Diritto tributario presso l’Università degli Studi di Firenze)


Con le sentenze in commento la Corte di cassazione si è pronunciata sul controverso tema dell’applicabilità della confisca senza condanna alla confisca tributaria quando essa è stata disposta per equivalente e si riferisce a fatti commessi prima dell’introduzione dell’art. 578-bis c.p.p. Secondo la Corte, il carattere sanzionatorio della confisca per equivalente e la natura processuale ma con effetti anche sostanziali della norma sulla confisca senza condanna ostano all’applicazione della confisca tributaria per equivalente con la sentenza di proscioglimento dell’imputato per intervenuta prescrizione nel caso in cui il fatto di reato sia stato commesso anteriormente all’entrata in vigore dell’art. 578-bis c.p.p.

Tax confiscation for equivalent

With the sentences under comment, the Court of Cassation has ruled on the controversial issue of the applicability of the confiscation without conviction pursuant to Article 578-bis of the Code of Criminal Procedure to the tax confiscation when it is ordered for equivalent and refers to facts committed before the introduction of the rule in the Code of Criminal Procedure. According to the Court, the sanctioning nature of confiscation for equivalent and the substantive nature of the rule on confiscation without conviction preclude the application of tax confiscation for equivalent with the acquittal of the defendant due to the lapse of the statute of limitations in the case in which the crime was committed before the entry into force of Article 578-bis of the Code of Criminal Procedure.

1. Con le sentenze in commento, la Corte di Cassazione penale ha preso posizione in relazione ad un animato contrasto giurisprudenziale afferente al peculiare istituto della confisca tributaria per equivalente “senza condanna”. Il dibattito era scaturito dalla controversa questione relativa alla possibilità per il giudice penale, in sede di appello o di giudizio di Cassazione, di disporre, con la sentenza di proscioglimento per intervenuta prescrizione del reato, la confisca tributaria nella forma per equivalente, laddove nel corso del processo fosse stata comunque accertata la responsabilità penale dell’imputato. Tale facoltà del giudice penale era stata espressamente esclusa dai giudici di legittimità con le Sezioni Unite Lucci (Corte Cass. n. 31617 del 26/06/2015), atteso il carattere afflittivo e sanzionatorio della confisca per equivalente. In seguito, il legislatore è intervenuto sul Codice di procedura penale con l’art. 6, comma 4 del D.Lgs. n. 21 del 1 marzo 2018, inserendo il nuovo art. 578-bis c.p.p. con il quale, invece, ha codificato la confisca senza condanna. La norma consente al giudice dell’appello o della Corte di cassazione, che dichiari il reato estinto per prescrizione o per amnistia, di applicare, con la sentenza di proscioglimento, la confisca in casi particolari prevista dal primo comma dell’articolo 240-bis del Codice penale e da altre disposizioni di legge o la confisca prevista dall’articolo 322-ter del Codice penale. Il tutto, purché, prima dell’intervenuta prescrizione, sia stata accertata nel processo la responsabilità dell’imputato. Più nel dettaglio, la disposizione recita: “Quando è stata ordinata la confisca in casi particolari prevista dal primo comma dell’articolo 240-bis del codice penale e da altre disposizioni di legge o la confisca prevista dall’articolo 322-ter del codice penale, il giudice di appello o la corte di cassazione, nel dichiarare il reato estinto per prescrizione o per amnistia, decidono sull’impu­gnazione ai soli effetti della confisca, previo accertamento della responsabilità del­l’imputato”. Tale istituto è comunemente noto anche come “confisca senza condanna”. 2. La nuova norma ha dato origine nella giurisprudenza di legittimità a due questioni interpretative in relazione alla confisca tributaria per equivalente. La prima, circa l’effettiva possibilità di applicare l’art. 578-bis c.p.p. alla confisca tributaria prevista dall’art. 12-bis del D.Lgs. n. 74/2000, stante il mancato richiamo da parte della norma codicistica alla disposizione speciale. La seconda, sul presupposto di una positiva risposta al precedente quesito, riguarda la possibilità o meno di applicare l’art. 578-bis c.p.p. alla confisca tributaria per equivalente disposta per fatti commessi [continua..]
Fascicolo 1 - 2023