Tax News - Supplemento online alla Rivista Trimestrale di Diritto TributarioISSN 2612-5196
G. Giappichelli Editore

indietro

stampa articolo indice fascicolo leggi articolo leggi fascicolo


Non utilizzabili, in sede penale, le dichiarazioni di terzi rese in sede di verifica senza le garanzie previste dalle norme penali (di Anna Rita Ciarcia, Ricercatrice in Diritto Tributario, Università della Campania L. Vanvitelli)


Le dichiarazioni spontanee (ex art. 350, comma 7, c.p.p.), rese nel corso di una verifica fiscale eseguita dalla Guardia di finanza in veste di Polizia giudiziaria e riportate nel p.v.c., sono utilizzabili nella fase procedimentale e negli eventuali riti a prova contraria, solo se effettivamente rese in maniera spontanee, ovvero deve emergere che l’indagato ha scelto di renderle liberamente, senza alcuna coercizione o sollecitazione. Infatti, l’art. 350, comma 7, c.p.p.., non consente l’utilizzazione dibattimentale delle dichiarazioni spontanee rese alla polizia giudiziaria dall’indagato e tali dichiarazioni possono solo essere utilizzate in dibattimento per le contestazioni.

The declarations of third parties made during the verification cannot be used in criminal proceedings without the guarantees provided for by criminal law

Spontaneous declarations (ex article 350, paragraph 7, of the Code of Criminal Procedure), made during a tax audit carried out by the Guardia di Finanza in the capacity of the Judicial Police and reported in the p.v.c., can be used in the procedural phase and in any rituals to prove the contrary, only if actually made spontaneously, or must emerge that the suspect has chosen to make them freely, without any coercion or solicitation. In fact, the art. 350, paragraph 7, c.p.p., does not allow the use of spontaneous statements made to the judicial police by the suspect in the trial and such statements can only be used in the trial for disputes.

1. Con la sentenza n. 27448 del 15 luglio 2022, la Terza sezione penale della Corte di Cassazione si esprime circa l’utilizzabilità, nel processo penale, delle dichiarazioni rese da terzi nel corso di una verifica fiscale eseguita dalla Guardia di Finanza, trasfuse nel pvc e utilizzate per accusare un amministratore di una srl di utilizzo di fatture per operazioni inesistenti ai sensi dell’art. 2 del D.Lgs. 74/2000. Nel caso in esame, come chiarito dalla Corte, la Guardia di Finanza agiva quale polizia giudiziaria; si ricorda, a tal proposito, che la Guardia di Finanza, quale organo di «polizia tributaria», è organo sussidiario degli uffici finanziari ed è tendenzialmente dotato dei medesimi poteri istruttori normativamente attribuiti all’Agenzia delle Entrate, pur non essendo titolare dei poteri tributari di accertamento e liquidazione, né tantomeno dei poteri amministrativi sanzionatori; la medesima G.d.F. può assumere altresì il distinto ruolo di «polizia giudiziaria» ed agire, cioè, quale organo ausiliario della Procura della Repubblica nelle attività investigative di tipo penale, ivi comprese quelle rivolte alla repressione dei «reati tributari». È importante, in ogni caso, distinguere se la concreta attività di acquisizione probatoria è svolta dalla G.d.F. nell’esercizio dei poteri istruttori tributari, disciplinati appunto dalle norme tributarie, ovvero nell’ambito di indagini penali, la cui disciplina e tutela trova apposita regolamentazione nelle norme di diritto penale (Fiorentino, Lezioni di diritto tributario – Parte Generale, 2020, 1 p. 48). In tal caso, agendo come polizia giudiziaria trovano applicazione le norme penalistiche. 2. Il processo verbale di constatazione redatto dalla Guardia di finanza (D. Stevanato, Il ruolo del processo verbale di constatazione nel procedimento accertativo dei tributi, in Rass. trib., 1990, 463), in quanto atto amministrativo extraprocessuale ricognitivo, costituisce prova documentale e può essere acquisibile ed utilizzabile ai fini probatori ai sensi dell’art. 234 c.p.p. (sul valore probatorio del p.v.c., v. Fransoni, Le indagini tributarie, Torino, 2020, 69). Qualora durante la verifica, come ne caso in esame, emergano indizi di reato, occorrerà procedere secondo le modalità previste dall’art. 220 disp. att. c.p.p. (Cass. pen., sez. III, sent. n. 31223 del 16 luglio 2019). Infatti, la piena utilizzabilità del processo verbale di constatazione è subordinata alla circostanza che al momento della sua redazione non siano ancora emersi a carico di alcuno, indizi di reato, giacché, laddove si verifichi tale eventualità, occorre procedere ai sensi dell’art. 220, ovvero gli operanti possono svolgere solo gli atti necessari per assicurare le fonti di prova e raccogliere quant’altro possa [continua..]
Fascicolo 1 - 2023