Tax News - Supplemento online alla Rivista Trimestrale di Diritto TributarioISSN 2612-5196
G. Giappichelli Editore

indietro

stampa articolo indice fascicolo leggi articolo leggi fascicolo


La crisi di liquidità dipesa dal ritardato pagamento da parte della pubblica amministrazione non costituisce esimente dall'applicazione della sanzione per omesso versamento dei tributo (nota a) (di Giuseppe Scanu, Ricercatore TD-B, DiSEA – Dipartimento di Scienze economiche e aziendali, Università di Sassari)


Anche in materia di accise, la Corte di Cassazione ribadisce l’intransigente orientamento che disconosce la riconducibilità alla nozione unionale di forza maggiore della situazione crisi di liquidità attraversata dall’impresa che, impossibilitata a far fronte al pagamento dei tributi, invochi la disapplicazione delle sanzioni.

A tal fine, l’apprezzabilità dell’esimente è rimessa all’assolvimento di un rigoroso onere di allegazione posto a carico della parte consistente nell’aver adottato idonee misure per premunirsi contro le conseguenze dell’evento anormale; e ciò anche là dove la crisi di liquidità possa dirsi indotta dal tardivo pagamento delle commesse da parte delle pubbliche amministrazioni.

The financial crisis caused by the delayed payment of the public administration does not allow the non-application of the tax penalty regarding to the omitted tax payment

Also regarding excise duties, the Supreme Court confirm the intransigent interpretation that denies the non-application of tax penalties even if the non-payment of taxes is caused by a situation of financial crisis.

Only a rigorous burden of allegation imposed on the taxpayer consisting in having adopted appropriate measures to guard against the consequences of the abnormal event can justify the non-application of tax penalties, even if the liquidity crisis is due to the delayed payment by the public administrations.

1. Il caso. Con la sentenza n. 11111 depositata lo scorso 6 aprile 2022, la sezione tributaria della Cassazione civile è ritornata sulla questione della (non) punibilità dell’omesso pagamento dei tributi dipeso dalla crisi di liquidità in cui si trovi l’impresa in difficoltà finanziarie, evenienza sempre più ricorrente nell’attuale contesto di contrazione economica acuita dall’onda lunga della situazione emergenziale da Covid-19. La fattispecie attiene a un recupero a tassazione di accise non pagate effettuato da parte dell’Agenzia delle dogane nei confronti di una società operante nel settore della distribuzione di energia elettrica in favore di enti pubblici; in particolare, l’avviso di pagamento, seguito dal relativo atto di contestazione di sanzioni, ha riguardato l’omesso pagamento della rata di acconto relativa al mese di marzo 2009. La sentenza di primo grado, favorevole alla società, ha trovato conferma anche in appello, là dove il giudice del riesame ha rigettato il gravame proposto dall’Ufficio valorizzando la circostanza dei ritardati pagamenti delle pubbliche amministrazioni invocata da parte della società ai fini del riconoscimento dell’esimente della causa di non punibilità della forza maggiore prevista dall’art. 6, comma 5, del D.Lgs. n. 472/1997. Tale assunto ha trovato però smentita da parte della Cassazione che ha, invece, accolto il ricorso proposto dall’Agenzia delle dogane; nella parte motiva, la sentenza ha ripercorso la propria giurisprudenza (cfr. Cass. sez. trib., 16 giugno 2021, n. 17027 e Cass. Civ. sez. VI, 13 dicembre 2021, n.39548), dapprima richiamando la nozione di forza maggiore mutuata dalla giurisprudenza della Corte di giustizia formatasi in materia doganale e delle accise il cui apprezzamento è rimesso alla sussistenza, da un lato, dell’elemento oggettivo – riconducibile a circostanze estranee all’operatore, anormali e imprevedibili – e, dall’altro, all’apprezzamento di un profilo soggettivo rappresentato dall’ob­bligo dell’interessato di premunirsi contro le conseguenze dell’evento anormale, adottando misure appropriate senza incorrere in sacrifici eccessivi. Così, di per sé, la situazione di illiquidità seppur riconducibile al ritardo nei pagamenti dei debitori, anche se pubbliche amministrazioni, non può ricondursi nel perimetro della nozione unionale di forza maggiore. D’altro canto, la sentenza riconosce che l’accento che il diritto comunitario pone sulla disciplina sanzionatoria – rivolta ad assicurare l’effettiva riscossione dei tributi afferenti alle materie di competenza dell’Unione – mal si concilia con i principi fissati in tema di accise, in relazione alle quali la Corte del Lussemburgo ha ravvisato una responsabilità [continua..]
Fascicolo 1 - 2023