L'esenzione dal pagamento dell'accisa sull’energia può essere riconosciuta ai contribuenti che sono assoggettati al regime EU-ETS. L'EU – ETS costituisce un sistema di regolamentazione dei prezzi a finalità ambientale con elementi di fiscalità. La tassazione dell’energia e il regime EU-ETS dovrebbero essere coordinati per una più efficace transizione ecologica attraverso la previsione di una esenzione generale da accise per coloro che sono soggetti al regime ETS.
Energy taxation and ETS system: the need of a coordination The exemption from the payment of excise duty on energy can be granted to taxpayers who are subject to the EU-ETS regime. The EU – ETS constitutes a price regulation system for environmental purposes with elements of taxation. Energy taxation and the EU-ETS regime should be coordinated for a more effective ecological transition through the provision of a general exemption from excise duties for those subject to the ETS regime.
1. Con la pronuncia del 31.3.2022, C-139/20 la Corte di Giustizia rende un’importante interpretazione di una disposizione di esenzione recata nella direttiva sulla tassazione dei prodotti energetici e della elettricità (Direttiva del Consiglio 27.10.2003, n. 2003/26/CE).
In particolare, i giudici europei affrontano la questione della possibilità di esentare totalmente dal pagamento delle accise sull’energia le società a forte consumo energetico soggette alla disciplina dello scambio di emissione di quote dell’Unione europea, conosciuta come sistema EU-ETS (acronimo di European Emission Trading Scheme). La Corte di Giustizia assume una decisione di senso favorevole sulla base di una interpretazione sistematico letterale della disposizione, contrapponendosi, in tal modo, alla posizione della Commissione che aveva escluso tale possibilità. Il tema è di notevole importanza nella fase storica attuale, nella quale si sta realizzando un’epocale transizione ecologica che coinvolge in prima linea la materia fiscale. In tale assetto, come si dimostrerà, un ruolo fondamentale è rivestito dalla direttiva sulla tassazione dell’energia e dal regime ETS, sui cui rapporti statuisce la pronuncia della Suprema Corte europea, definendo principi che – a nostro avviso – possono trascendere la fattispecie in esame. Per tali ragioni una riflessione sul contenuto della sentenza medesima risulta di particolare rilievo giuridico ed attualità.
2. La transizione ecologica è stata promossa dalla Commissione europea e si è esplicitata in documenti di estrema importanza (quali: Green deal, New generation Eu, Fit for 55%). Tra questi, in particolare, il Green deal (o Patto verde per l’Europa formalizzato dalla Commissione europea nella Comunicazione 11.12.2019, n. 640) definisce un insieme di misure e di azioni per avviare un’importante trasformazione dell’ambiente in Europa. Il primo passaggio della transizione ecologica è costituito dalla politica di decarbonizzazione, di cui si occupa specificamente il pacchetto Fit for 55%. La decarbonizzazione definisce l’obiettivo più importante del progetto, qualificando un passaggio ineliminabile nel processo di crescita sostenibile. Senza la suddetta attività, infatti, nessuna transizione ecologica risulterebbe possibile. Per meglio dire, la produzione di energia avviene attraverso processi di combustione di materie prime energetiche (i combustibili fossili), costituiti principalmente da legno, petrolio e carbone. Il processo di combustione genera anidride carbonica (CO2) in dose troppo elevata per essere assorbita in modo naturale e senza conseguenze nocive per l’ambiente. Gli studi scientifici hanno dimostrato che l’eccesso di emissioni di CO2 costituisce la prima causa dell’inquinamento del pianeta e dell’effetto serra, determinando modificazioni [continua..]