La sentenza in commento si pronuncia sui riflessi, in materia tributaria, della libertà di religione e di culto riconosciuta dal combinato disposto degli artt. 9 e 14 della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo. Intervenendo sull’esenzione da imposte sui redditi, in vigore nella Regione di Bruxelles-Capitale, prevista per gli edifici di culto delle sole religioni riconosciute, la decisione ritiene che tale limitazione sia in linea di principio legittima e proporzionata allo scopo di evitare abusi in caso di credo religiosi fittizi, non potendo la Corte intervenire sulle scelte operate dai singoli ordinamenti. Tuttavia, nella fattispecie ricorre una discriminazione perché il procedimento finalizzato al riconoscimento della confessione religiosa, non essendo predeterminato da disposizioni normative o regolamentari, non offre garanzie di legalità e trasparenza, rimettendo all’autorità una valutazione sostanzialmente discrezionale, che si riflette sulla concreta possibilità di fruire dell’esenzione fiscale.
Freedom of religion and limitation of benefits for income taxation on buildings of cult to recognized religions The decision pronounces on the effects, in tax matters, of the freedom of religion and worship recognized by the combined provisions of articles 9 and 14 of the European Convention on Human Rights. Intervening on the exemption from income tax, in force in the Brussels-Capital Region, provided for religious buildings of recognized religions only, the decision considers that this limitation is in principle legitimate and proportionate in order to avoid abuses in the event of fictitious religious beliefs, since the Court cannot intervene on the choices made by the national law. However, in the present case a discrimination arises because the procedure aimed at recognizing the religious confession, not being predetermined by legal or regulatory provisions, does not offer guarantees of legality and transparency, so the authority may do a discretionary assessment, which reflects on the concrete application of the tax exemption.
1. Con una legge del 2001, l’ordinamento tributario belga ha previsto che la gestione e il gettito dell’imposta fondiaria – applicata sul reddito di terreni e fabbricati – fosse attribuita alle singole regioni, che avrebbero potuto adottare specifiche disposizioni valevoli nell’ambito del proprio territorio. La regione di Bruxelles Capitale ha emanato tali norme solo il 23 novembre 2017, con decorrenza dal periodo d’imposta successivo, di talché fino a tale data la regolamentazione applicabile era quella prevista dalla legislazione nazionale. La norma federale prevedeva che l’esenzione da imposta per gli immobili o parti di essi, destinati, senza scopo di lucro, all’esercizio pubblico di un culto (oltre che per attività meritevoli di tutela quali quella d’insegnamento, ospedaliera, etc.) fosse applicata senza distinzione a tutte le confessioni religiose. A partire dal 2018, viceversa, la norma applicabile nella sola regione di Bruxelles-Capitale ha stabilito che l’esonero da imposta fondiaria, oltre che ad una istanza del contribuente, fosse subordinato ad alcune condizioni cumulative: i) che il bene fosse utilizzato esclusivamente come luogo di pratica dell’esercizio pubblico del culto di una religione riconosciuta (o per l’assistenza morale secondo una concezione filosofica non confessionale); ii) fosse accessibile al pubblico; iii) fosse utilizzato con frequenza per finalità di culto; iv) fosse gestito da una istituzione locale riconosciuta dall’autorità competente; v) non si trattasse di abitazioni. Dai lavori preparatori relativi alle nuove disposizioni, si trae che la scelta di riservare l’esenzione alle sole confessioni riconosciute è volta al contrasto delle frodi, per evitare che possano avvalersi dell’agevolazione culti oggettivamente non radicati o comunque fittizi. Inoltre, dal testo della sentenza emerge che il 19 giugno 2017 la Sezione legislativa del Consiglio di Stato belga avesse sottolineato la necessità di giustificare adeguatamente il differente trattamento fondato sul riconoscimento o meno del culto da parte dello Stato, onde evitare che la norma potesse collidere sia con i precetti costituzionali in materia di libertà religiosa, sia con le pertinenti disposizioni della Convenzione Europea dei Diritti Umani [sul differente approccio degli Stati europei in tema di edifici di culto, in particolare in Germania, Francia e Spagna, v. i contributi di Valdrini-Pree-Castro Jover in Persano (a cura di), Gli edifici di culto tra Stato e confessioni religiose, Milano, 2008].
2. A seguito dell’entrata in vigore della disposizione, i Testimoni di Geova, confessione non riconosciuta in Belgio, non hanno più potuto fruire dell’esenzione da imposta fondiaria per i beni siti nella regione interessata, continuando invece a goderne per quelli collocati in altre regioni del [continua..]