Tax News - Supplemento online alla Rivista Trimestrale di Diritto TributarioISSN 2612-5196
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Il regime fiscale italiano delle locazioni brevi alla luce del diritto dell'Unione Europea: la corte di giustizia torna sul caso Airbnb (di Lorenzo Pennesi, Avvocato, Dottore di ricerca in Diritto tributario, Sapienza Università di Roma)


La Corte di Giustizia dell’Unione Europea, dopo il noto caso belga, torna nuovamente ad affrontare le problematiche poste dalle imprese allocate in altri Paesi Membri che gestiscono piattaforme digitali di intermediazione immobiliare per locazioni brevi, verificando se gli obblighi imposti dalla normativa italiana (raccolta e trasmissione di dati, effettuazione di ritenuta alla fonte e nomina di un rappresentante fiscale) siano compatibili con il principio di libera prestazione dei servizi. I Giudici europei riconoscono l’as­sen­za di effetti restrittivi in capo alle prime due misure, che hanno carattere generale ed un ambito applicativo privo di distinzioni, mentre censurano la terza, reputata non proporzionata alle finalità di interesse generale da perseguire.

The Italian tax regime for short-term rentals in the light of European union law: the European Court of justice deals again with the Airbnb case

The European Court of Justice, after the Belgian case, is once again addressing the problems posed by companies located in other Member States that manage digital real estate brokerage platforms for short-term rentals, verifying whether the obligations imposed by the Italian legislation (collection and transmission of data, withholding tax and the appointment of a tax representative) are compatible with the principle of freedom to provide services. The European judges recognize the absence of restrictive effects for the first two measures, which have a general nature, while they censure the third, which is not proportionate to the aims of general interest to be pursued.

1. Nell’ultimo decennio si è registrato un aumento esponenziale di piattaforme digitali che offrono in rete servizi afferenti ai più disparati settori commerciali e che hanno reso del tutto irrilevante la collocazione geografica dei prestatori e degli utenti, tanto da condurre le istituzioni dell’Unione Europea a coniare la definizione di “mercato unico digitale” (in questi termini, Commissione dell’Unione Europea, Strategia per il mercato unico digitale in Europa, COM/2015/0192/final; si vedano, anche, Zoll, The rise of the Platform Economy: a new challenge for EU Cosumer Law?, in Journal of European Consumer and Market Law, 2016, p. 3 ss.; Hadzhieva, Impact of Digitalisation on International Tax Matters: Challenges and Remedies, 2019). Nell’ambito di tale nuovo “mercato unico”, un’importante nicchia è occupata dalle piattaforme che gestiscono locazioni immobiliari di breve durata – tra le quali, la più nota, è Airbnb – aventi l’obiettivo di porre in contatto, in tempo reale, domanda ed offerta secondo la logica del prezzo più competitivo, così da imporsi in un settore che, in passato, era esclusivo monopolio dalle imprese di intermediazione immobiliare. Tali piattaforme sono divenute oggetto, in numerosi Paesi Membri del­l’Unione Europea, di normative rigorose, volte a regolamentarne i profili civilistici, amministrativi e tributari, rispetto alle quali la Corte di Giustizia del­l’Unione Europea è stata chiamata, ripetutamente, a valutarne la compatibilità con i principi del diritto unionale e, in specie, con il principio di libera circolazione dei servizi di cui all’art. 56 TFUE (si vedano CGUE, 20 dicembre 2017, Asociaciòn Profesional Elite Taxi, C-434/15; CGUE, 19 dicembre 2019, Airbnb Ireland, C-390/18). 2. Il caso più recente, e noto, è rappresentato dalla sentenza 27 aprile 2022, causa C-674/20 (Airbnb – Belgio), a mezzo della quale la Corte di Giustizia si è pronunciata, ai sensi dell’art. 267 TFUE, sulla legittimità della normativa belga che ha imposto alle piattaforme di intermediazione immobiliare di trasmettere dati ed informazioni relative agli operatori registrati nella piattaforma, oltre al numero di pernottamenti e unità abitative gestite, al fine di verificare il corretto assolvimento dell’imposta regionale sugli esercizi ricettivi turistici, riconoscendone la piena conformità alle Direttive nn. 2015/1535 e 2000/31/CE in tema di prestazione di servizi, nonché all’art. 56 TFUE (per un commento si vedano Pennesi, La libera prestazione dei servizi nell’Unione Europea e l’obbligo di trasmissione dei dati all’amministrazione finanziaria nazionale da parte degli intermediari di piattaforme online: il caso Airbnb, in questa Rivista, 2023; Farella, Causa Airbnb: gli obblighi [continua..]
Fascicolo 1 - 2023