La Corte di Giustizia dell’Unione Europea si pronuncia in ordine alla compatibilità con l’ordinamento comunitario di una normativa nazionale che obblighi un intermediario di una piattaforma online di sharing economy – in specie Airbnb – a condividere dati sensibili con l’Amministrazione finanziaria. Attraverso una interpretazione sistematica delle norme dell’art. 56 TFUE e delle fonti derivate, la pronuncia in commento stabilisce che il principio di libera prestazione di servizi non osta all’obbligo di raccolta e trasmissione di tali dati, non ravvisandosi alcuna forma di indebita restrizione.
The free circulation of services in the European union and the transmission of data on rentals to the national tax authority: the Airbnb case The European Court of Justice ruled on the compatibility with EU law of a national legislation that obliges an intermediary of an online sharing economy platform – i.d. Airbnb – to share sensitive data with the national tax authorities. Through a systematic interpretation of the provisions of art. 56 TFEU and derived sources, the ruling in question establishes the principle of freedom to provide services does not preclude the obligation to collect and transmit such data, since there is no form of undue restriction.
1. Il moderno modello della sharing economy, secondo la definizione resa dalle scienze economiche, rappresenta un sistema di condivisione ed allocazione razionale delle risorse tra privati che, sfruttando la diffusione capillare di piattaforme online, favorisce l’incontro della domanda e dell’offerta di beni e servizi a prezzi competitivi, al di fuori dalla tradizionale logica di matrice capitalista (Dervojeda, The Sharing Economy: Accessibility Based Business Models for Peer-to-Peer Markets, Bruxelles, 2013; Hamari-Sjöklint-Ukkonen, The Sharing Economy: Why People Participate in Collaborative Consumption, in Journal of the Association for Information Science and Tecnology, 2015, p. 2047 ss.). Il fenomeno riguarda, in particolar modo, il settore delle strutture ricettive e turistiche ove si sono affermati vari portali telematici – in specie, Airbnb e Booking – che operano quali intermediari tra conduttori e locatori non professionali e che, a fronte di un costo contenuto della infrastruttura digitale, lucrano su parte dei profitti conseguiti dalle transazioni ivi effettuate. Tali intermediari hanno attratto l’attenzione del legislatore, nazionale ed europeo, in ragione delle peculiari modalità operative adottate, del volume di utili conseguiti e dei correlati rischi di evasione fiscale, il quale ha avviato un lento processo di regolamentazione, civilistica e tributaria, della fattispecie (si veda, ad esempio, la normativa fiscale in tema di locazioni brevi introdotta in Italia con l’art. 4 del D.L. 24 aprile 2017, n. 50, con commento di Nastri, La disciplina fiscale delle locazioni brevi: il caso “Airbnb Italia”, in Dir. prat. Trib. Int., 2020, 1020 ss.; si vedano anche le riflessioni di Buccico, Modelli fiscali per la sharing economy, in Di Sabato-Lepore, Sharing economy. Profili giuridici, Napoli, 2018, 161 ss.). In questo contesto, la Corte di Giustizia dell’Unione Europea, in tempi recenti, è stata ripetutamente chiamata a confrontarsi con le problematiche poste dalla sharing economy e dalle multinazionali operanti in tale settore, sulla scorta di numerosi rinvii pregiudiziali effettuati ai sensi dell’art. 267 TFUE dai giudici nazionali degli Stati Membri, al fine di fornire chiarimenti circa la compatibilità delle discipline nazionali, sorte per regolamentare il fenomeno, con l’acquis comunitario. La pronuncia annotata segue, pertanto, altri precedenti della medesima Corte (in specie, CGUE, 20 dicembre 2017, Asociaciòn Profesional Elite Taxi, C-434/15; CGUE, 19 dicembre 2019, Airbnb Ireland, C-390/18) a mezzo dei quali i giudici comunitari hanno utilizzato il parametro offerto dal principio di libera circolazione di cui all’art. 56 TFUE, e da talune direttive sui servizi delle società di informazione (Direttiva UE 2015/1535 e Direttiva 2000/31/CE), per vagliare la legittimità delle normative nazionali reputate come [continua..]