Sempre più rispetto al passato, i modelli di business delle imprese che operano nel settore delle esposizioni artistiche, quali mostre e musei, prevedono che i visitatori possano fotografare le opere d’arte, di design o le creazioni artistiche in generale, così da poterle divulgare sui propri profili social. La non controllabile azione dei visitatori di fotografare e di divulgare dette immagini ha lo scopo di suscitare in altri soggetti l’interesse a visitare il medesimo spazio espositivo. L’incremento degli ingressi presso il museo o la mostra, conseguente all’anzidetta divulgazione virale dei “post” artistici, non si comprende se debba essere definito un “beneficio commerciale indiretto” per la società museale, tale far perdere il diritto all’esenzione Iva applicato ai diritti d’ingresso ai sensi dell’art. 10, comma 1, punto 22, D.P.R. 633/1972. Difatti, l’incremento delle vendite dei ticket di accesso alla mostra o al museo, per effetto della “viralità” delle immagini artistiche, potrebbe essere inteso, nello stesso tempo, come una speculazione commerciale, sacrificabile al tributo sui consumi, oppure rimanere un’attività perimetrata all’interno dello scopo divulgativo dell’arte, dunque esente ai fini dell’imposta sul valore aggiunto.
VAT exemptions for exhibitions and museums. The controversial aspect of viral art images posted on social networks by visitors Increasingly more than in the past, the business models of companies operating in the field of art exhibitions, such as exhibitions and museums, provide for visitors to photograph works of art, design or artistic creations in general, so that they can disseminate them on their social profiles. The uncontrollable action of visitors to photograph and disseminate these images is intended to arouse other people’s interest in visiting the exhibition space. The increase in admissions to the museum or exhibition, resulting from the above-mentioned viral dissemination of the images on social networks, cannot be defined as an ‘indirect commercial benefit’ for the artistic company, such that it loses the right to the VAT exemption applied to admission fees pursuant to Article 10, paragraph 1, point 22, of Presidential Decree No. 633/1972. In fact, the increase in sales of admission tickets to the exhibition or museum, as a result of the ‘virality’ of the artistic images, could be understood, at the same time, as a commercial speculation, expendable to the tax on consumption, or remain an activity perimetered within the dissemination purpose of art, therefore exempt for the purposes of value added tax.
1. Il legislatore, nazionale ed europeo, anche attraverso la non imposizione tributaria, promuove la divulgazione dei messaggi artistici e la conservazione delle realizzazioni artistiche esistenti (limitatamente al concetto di diritto promozionale, si veda Bobbio, Sulla funzione promozionale del diritto, in Riv. trim. dir. proc. civ., 1969, p. 1313. Invece, con riferimento alla funzione fiscale come leva di promozione, si osservi Giovannini, Per principi, Torino, 2022, p. 44. Infine, relativamente alla fruizione dell’arte come bene giuridico protetto dall’ordinamento, si veda Barbati-Cammelli-Sciullo, Diritto e gestione dei beni culturali, Bologna, 2011, p. 31). Con specifico riguardo all’Iva, tali obiettivi vengono raggiunti mediante l’esenzione dei diritti d’ingresso alle mostre e ai musei. In particolare, l’art. 98, par. 1 e 2, Direttiva 2006/112/CE dispone che “Gli Stati membri possono applicare una o due aliquote ridotte. Le aliquote ridotte si applicano unicamente alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi delle categorie elencate nell’allegato III”. Il punto 7 dell’anzidetto allegato III afferma che le aliquote ridotte si possono applicare a “diritto d’ingresso a spettacoli, teatri, circhi, fiere, parchi di divertimento, concerti, musei, zoo, cinema, mostre ed altre manifestazioni o istituti culturali simili”. L’art. 32, par. 1, Regolamento 2011/282/UE, recante le disposizioni esecutive alla Direttiva 2006/112/CE, ordina che “I servizi relativi all’accesso a manifestazioni culturali, artistiche, sportive, scientifiche, educative, ricreative o affini di cui all’articolo 53 della direttiva 2006/112/CE, comprendono la prestazione di servizi le cui caratteristiche essenziali consistono nel concedere un diritto d’accesso ad una manifestazione in cambio di un biglietto o di un corrispettivo, ivi compreso un corrispettivo sotto forma di abbonamento, di biglietto stagionale o di quota periodica”. Il seguente paragrafo 2 del richiamato articolo 32 specifica che “Il paragrafo 1 si applica, in particolare, a quanto segue: a) il diritto d’accesso a spettacoli, rappresentazioni teatrali, spettacoli di circo, fiere, parchi di divertimento, concerti, mostre nonché ad altre manifestazioni culturali affini” (per un’approfondita ricostruzione europea del tema, si rinvia a Comelli, Iva nazionale ed Iva comunitaria. Contributo alla teoria generale dell’imposta sul valore aggiunto, Padova, 2000, p. 41). Il legislatore italiano, allargando la nozione di esenzione rispetto a quella unionale, ha recepito il predetto quadro normativo europeo all’art. 10, comma 1, punto 22, D.P.R. 633/1972, in forza del quale “Sono esenti dall’imposta: (…) 22) le prestazioni proprie delle biblioteche, discoteche e simili e quelle inerenti alla visita di musei, gallerie, [continua..]