Tax News - Supplemento online alla Rivista Trimestrale di Diritto TributarioISSN 2612-5196
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L'inclusione delle accise nella base imponibile IVA dei prodotti petroliferi immessi in consumo: nota a riposta ad interpello 506/2022 (di Pietro Giordano, Dottore Commercialista, Dottorando di ricerca in Diritto tributario, Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”)


L’Agenzia delle Entrate con la Risposta ad interpello 506/2022 ha espresso il proprio parere in merito alla possibilità di espungere dalla base imponibile iva dei prodotti petroliferi le accise versate in sede di immissione in consumo. La fattispecie personale e concreta descritta dal contribuente si realizzava in una gestione dei prodotti petroliferi “conto terzi” effettuata dal destinatario registrato in favore della società appartenente al medesimo gruppo. L’Agenzia delle Entrate, nell’esprimere il proprio parere sul caso esaminato, evidenziava due differenti ipotesi su cui andava chiarito il trattamento iva delle accise versate: l’immissione in consumo dei beni in sede di estrazione degli stessi dal deposito del destinatario registrato e il rapporto privatistico nell’ambito della “prestazione di deposito” tra quest’ultimo e la società “trader”.

Excise duties' inclusion in the fuel’s vat taxable base released for consumption

With its reply to the tax ruling No. 506/2022, the Italian Revenue Agency expressed its opinion on the possibility to exempt from the VAT taxable base the excise duties paid when fuels are released for consumption. The case at hand described by the taxpayer took place in a management of petroleum products ‘on behalf of third parties’carried out by the registered consegnee in favour of the group’s company. The Italian Revenue Agency highlighted two different hypotheses on which the VAT treatment of the excise duties paid should be clarified: the release for consumption of the goods upon their extraction from the warehouse of the registered consignee and the private relationship on the ‘warehouse service’ between the latter and the group’s ‘trader’ company.

1. Nella Risposta ad interpello 506 del 2022 veniva richiesto il parere dell’Agenzia delle Entrate in merito alla possibilità di non tener conto nella base imponibile iva dei prodotti petroliferi da immettere in consumo delle relative accise da versare. L’origine del dubbio interpretativo risiedeva nella combinazione di diverse circostanze giuridico-economiche che caratterizzavano il caso concreto e personale sottoposto all’attenzione dell’amministra­zione: 1) la movimentazione dei beni – e dunque anche l’immissione in consumo – avveniva coinvolgendo un destinatario registrato che operava “conto terzi”, ovverosia in favore di una società “trader” appartenente allo stesso gruppo; 2) nell’ambito della gestione conto terzi dei prodotti sottoposti ad accisa la stessa imposta da versare veniva anticipata dalla società consociata – proprietaria dei relativi beni – al destinatario registrato titolare del deposito; 3) per la commercializzazione dei prodotti petroliferi (destinati all’autotra­zione) è previsto un particolare meccanismo di versamento dell’iva che avviene in via anticipata rispetto all’estrazione degli stessi dal deposito in cui sono custoditi/detenuti temporaneamente in sospensione d’imposta. Alla luce del descritto contesto veniva, dunque, richiesto se, in virtù del­l’anticipazione delle accise da parte della società proprietaria dei beni al destinatario registrato (che provvedeva poi a versare la stessa imposta in sede di immissione in consumo “in nome e per conto” della società “trader”), potevano ritenersi realizzate le condizioni di esclusione dalla base imponibile IVA delle somme anticipate (le accise) ex. art 15. co. 3 n. 4 del D.P.R. n. 633/1972 (mandato con rappresentanza), con la conseguenza che i prodotti venduti ai clienti avrebbero scontato l’iva solo sul valore venale degli stessi senza tener conto delle relative accise versate. L’Agenzia delle Entrate, nell’analizzare il caso rappresentato, si esprimeva negativamente per la soluzione proposta dal contribuente, chiarendo, secondo l’amministrazione, le differenze tra il rapporto obbligatorio d’imposta proprio del destinatario registrato e il rapporto privatistico di servizio tra lo stesso e la società “trader” proprietaria dei beni. 2. La normativa sulle accise, stante la sua natura di imposta di fabbricazione e sui consumi, risulta strettamente influenzata dai concreti schemi operativo-gestionali e logistici con cui si danno vita le operazioni di commercializzazione dei prodotti su cui grava tale particolare prelievo tributario. La pericolosità fiscale che caratterizza tali beni ha portato il legislatore ad introdurre delle disposizioni ad hoc per i c.d. trader, ovverosia per i soggetti che operano commercializzando i [continua..]
Fascicolo 1 - 2023