Con la risposta ad interpello in epigrafe, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in ordine al regime impositivo, ai fini IVA, relativo all’estensione della garanzia legale in caso di vendita di autovetture, tenuto conto della consolidata giurisprudenza europea in materia.
The tax treatment for vat purposes of the legal warranty's extension on the sale of cars With the tax ruling in object, the Italian Tax Authority provided clarifications on the taxation regime, for VAT purposes, relating to the extension of the legal warranty in the case of the sale of cars, taking into account the established European case law on the matter.
1. Con la risposta ad interpello del 12 gennaio 2023, n. 17, l’Agenzia delle Entrate ha affrontato il tema del regime impositivo, ai fini dell’imposta sul valore aggiunto (“IVA”), da riservare all’estensione della garanzia legale relativa alla vendita di autovetture. Il caso riguardava una società, esercente attività di produzione e vendita di autovetture, che intendeva garantire all’acquirente del veicolo, oltre che una garanzia legale di conformità della durata di due anni dalla data di consegna del bene, un’estensione temporale della garanzia legale (c.d. “garanzia convenzionale”), a fronte del pagamento di un corrispettivo aggiuntivo. La facoltà di stipulare la garanzia convenzionale sarebbe stata offerta sia ai clienti al momento dell’acquisto di una nuova autovettura che a quelli che già l’avevano acquistata in precedenza, avuto, pur sempre, riguardo al peculiare processo distributivo delle autovetture. Quest’ultimo, invero, si caratterizza per la vendita dei veicoli ai clienti finali da parte della società produttrice e/o importatrice degli stessi, che rappresenta la casa madre del gruppo nello Stato di localizzazione, per il tramite dei concessionari (c.d. “dealer”). Dalle differenti modalità di proposizione dell’offerta della garanzia convenzionale sarebbero derivate, altresì, divergenti modalità di fatturazione del prezzo della garanzia, infatti nel caso di sottoscrizione del contratto di garanzia convenzionale:
i) contestualmente all’acquisto dell’autovettura, il relativo costo verrebbe fatturato insieme al prezzo di acquisto dell’autovettura direttamente al dealer; oppure
ii) successivamente all’acquisto dell’autovettura da parte del cliente già proprietario della stessa, il prezzo della garanzia convenzionale verrebbe fatturato direttamente dalla società al proprietario dell’autovettura.
2. Il tema oggetto della risposta ad interpello in rassegna si fonda sulla corretta qualificazione da riservare ai fini IVA alla prestazione di estensione della garanzia legale, potendo assurgere, astrattamente, ad una prestazione accessoria a quella principale di cessione dell’autovettura ovvero ad una prestazione indipendente assoggettata al proprio regime IVA (sul tema, senza alcuna pretesa di completezza, si v. Centore, IVA Europea – Percorsi commentati della giurisprudenza euro-unionale, Milano, 2016, p. 84 ss.; Galleani D’agliano, L’enigmatico regime IVA delle operazioni complesse: possibili soluzioni interpretative, in Corr. trib., 2020, 10, p. 887 ss.). L’art. 12 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, richiede, affinché sussista il rapporto di accessorietà, la ricorrenza di un duplice presupposto:
i) l’identità dei soggetti tra i quali intercorrono le operazioni principale e accessoria [continua..]