Tax News - Supplemento online alla Rivista Trimestrale di Diritto TributarioISSN 2612-5196
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Obbligazione solidale in materia di IVA: onere di motivazione della cartella di pagamento assolto se preceduta da una comunicazione al cessionario (di Lucrezia Mazzonetto, Dottore Commercialista e Revisore Legale dei Conti in Venezia)


La Suprema Corte ha ritenuto assolto l’obbligo di motivazione della cartella di pagamento, notificata al cessionario ai sensi dell'art. 60-bis del D.P.R. n. 633/1972, nel caso in cui sia stata preceduta da una comunicazione “informale” contenente le ragioni della pretesa dell’Amministrazione finanziaria.

Vat solidary obligation: fulfilled the burden of justification of the payment folder if preceded by a communication to the purchaser

The Supreme Court assumed fulfilled the burden of justification of the payment folder, notified to a purchaser according to art. 60-bis of D.P.R. n. 633 of 1972, when preceded by a com­munication about the reasons of tax authorities'claim.

1. L’ordinanza commentata affronta un caso in cui l’Amministrazione finanziaria notificava, ai sensi dell’art. 60-bis del D.P.R. n. 633/1972, una cartella di pagamento ad un cessionario di automobili, richiedendo il versamento dell’IVA dovuta in relazione agli acquisti effettuati ad un prezzo inferiore al valore normale. Il contribuente impugnava la cartella di pagamento ricevuta, contestando l’omessa motivazione della pretesa nei suoi confronti e la lesione del proprio diritto di difesa. In particolare, il contribuente riteneva che l’Amministrazione non gli avesse esposto le ragioni per le quali il prezzo pattuito fosse inferiore al valore normale e non gli avesse permesso di fornire la prova contraria in quanto, prima della notifica della cartella, non gli era stato comunicato nulla. Nei primi due gradi di giudizio le doglianze del contribuente venivano accolte. L’Agenzia delle Entrate, pertanto, proponeva ricorso per cassazione invocando – ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 e n. 5, c.p.c. – la violazione del­l’art. 60-bis, commi 2 e 3, del D.P.R. n. 633/1972, degli artt. 2728 e 2697 c.c. e l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio. Più precisamente, l’Ufficio contestava che i giudici di merito avevano omesso di considerare che la notifica della cartella di pagamento impugnata, in realtà, era stata preceduta da una comunicazione trasmessa al contribuente, con la quale si informava che, in applicazione dell’art. 60-bis cit., ove la cedente non avesse adempiuto al pagamento dell’IVA accertata, si sarebbe provveduto ad iscrivere a ruolo l’importo nei confronti del cessionario, a titolo di responsabilità solidale. 2. Come noto, l’art. 60-bis del D.P.R. n. 633/1972 disciplina una fattispecie di solidarietà del cessionario per il versamento dell’IVA dovuta dal cedente. Si tratta di una norma introdotta per contrastare le frodi IVA c.d. “carosello” e per rafforzare il credito erariale. Infatti, fermo restando il diritto alla detrazione per il cessionario dell’imposta pagata al cedente, l’IVA relativa a talune operazioni risulta dovuta, per l’intero importo, da due distinti soggetti passivi. La norma citata trova applicazione al verificarsi congiunto delle seguenti condizioni: • l’oggetto delle cessioni deve essere compreso tra i beni individuati dal D.M. 22 dicembre 2005, come integrato dal D.M. 31 ottobre 2012 [autoveicoli, motoveicoli e rimorchi; prodotti di telefonia e loro accessori; personal computer, componenti e accessori; animali vivi della specie bovina, ovina e suina e le loro carni fresche; pneumatici nuovi di gomma, nonché gli pneumatici rigenerati o usati di gomma e le gomme piene o semipiene, battistrada per pneumatici e protettori (“flaps”)]; • il cedente deve aver omesso il versamento dell’IVA a debito [continua..]
Fascicolo 1 - 2023