Tax News - Supplemento online alla Rivista Trimestrale di Diritto TributarioISSN 2612-5196
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Lavoro in Italia e affetti all'estero: quando a prevalere è la normativa convenzionale (di Marialuisa De Vita, Dottore di ricerca in Innovazione e Gestione delle Risorse Pubbliche. Università degli Studi del Molise)


La Corte di Cassazione torna a pronunciarsi sul concetto di “domicilio” messo in relazione con quello di fonte internazionale di “centro di interessi vitali”, ribadendo come lo stesso debba essere valutato in relazione al luogo in cui la persona intrattiene sia i rapporti personali che quelli economici. Laddove tali rapporti risultino localizzati in Stati diversi, la Suprema Corte, superando l’orientamento su cui sembrava essersi assestata, giunge ad accordare rilevanza allo Stato in cui i rapporti personali risultano preminenti. A tale conclusione, la Corte perviene applicando le tie breaker rules poste dall’art. 4 della Convenzione Italia-Svizzera.

Work in Italy and personal life abroad: when the conventional norm prevails

Once again the Italian Supreme Court of Appeal ruled on the concept of “domicile” seen through the prism of the internationally used concept of the “center of vital interests”. It emphasized that domicile has to be established with regard to the place where the person in question has the strongest personal and economic connections. In the case of such interests concerning more than one country, the Supreme Court places greater importance on the country with which the individual has stronger personal ties, seemingly having completely changed its firm stance on the matter. The Supreme Court comes to such a conclusion taking into consideration the tie breaker rules laid down in art. 4 of the Italy-Switzerland Convention.

1. Con l’ordinanza in commento, la Cassazione torna ancora una volta a pronunciarsi sul concetto di residenza fiscale delle persone fisiche. Si tratta, come noto, di un concetto fondamentale per quei contribuenti che presentano elementi transfrontalieri di reddito e/o che, per le difficoltà ad individuare un’univoca ubicazione della dimora o del centro degli interessi vitali, si trovano in situazioni di fatto tali da essere – almeno in principio – imponibili su base mondiale in due Stati diversi. 2. La controversia alla base dell’ordinanza n. 18009 del 6 giugno 2022 origina dall’impugnazione di un avviso di accertamento, con cui l’Agenzia delle Entrate, contestando l’omessa dichiarazione per l’anno di imposta 2004, recuperava a tassazione i redditi di lavoro dipendente corrisposti da una S.p.A. italiana ad un contribuente, cittadino italiano, residente (unitamente alla moglie e al figlio) in Svizzera dal 1997 ed iscritto all’AIRE dal 1998. 3. L’Amministrazione finanziaria riteneva imponibili in Italia i suddetti redditi sul presupposto che il contribuente, essendo stato, nel periodo in cui risultava residente all’estero, prima dirigente di una società e poi amministratore delegato con poteri di firma e gestione di tre stabilimenti ubicati in Italia della stessa società, dovesse considerarsi, nonostante la formale iscrizione all’AIRE, ancora fiscalmente residente in Italia, avendo ivi mantenuto «la sede principale dei suoi affari e interessi», vale a dire il proprio domicilio. Al contrario, per il contribuente, tali compensi avrebbero dovuto essere assoggettati a tassazione in Svizzera, in quanto gli elementi da lui addotti erano idonei a superare la presunzione posta dall’art. 2, comma 2-bis del TUIR e, dunque, a dimostrare come la residenza nello Stato estero a fiscalità privilegiata non fosse affatto fittizia. 4. Il primo ed il secondo grado si concludevano in senso favorevole al contribuente. Per i giudici di merito il contribuente aveva «esaurientemente adempiuto all’onere probatorio posto a suo carico», dimostrando, conformemente ai criteri indicati nella circolare 24 giugno 1999, n. 140/E, lo stretto collegamento esistente con il Paese elvetico non tanto sul piano economico, quanto piuttosto su quello personale e affettivo (erano state addotte circostanza quali la residenza in Svizzera della moglie e del figlio, la stipula di un mutuo per l’acquisto della propria abitazione in Svizzera, la titolarità di più utenze domestiche; l’esperienza lavorativa e scolastica dei propri congiunti in Svizzera). 5. La Cassazione, nel rigettare il ricorso proposto dall’Agenzia delle Entrate e nel confermare l’impostazione delle Corti di merito, ha preliminarmente chiarito che il concetto di “domicilio”, definito dall’art. 43 c.c. come la «sede [continua..]
Fascicolo 1 - 2023