Tax News - Supplemento online alla Rivista Trimestrale di Diritto TributarioISSN 2612-5196
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La deducibilità dei costi documentati da fatture soggettivamente inesistenti (di Ernesto-Marco Bagarotto, Ricercatore a t.d./B di Diritto tributario, Università di Milano)


La sentenza commentata conferma che, in base all’art. 14, comma 4-bis, della L. n. 537/1993, come modificato dall’art. 8, comma 1, del D.L. n. 16/2012, i costi documentati da fatture soggettivamente inesistenti debbono ritenersi deducibili – diversamente da quanto avviene sul fronte della detrazione della relativa IVA – anche laddove il contribuente sia consapevole della frode, sempre che sussistano i requisiti ordinariamente previsti dall’art. 109 TUIR.

The deductibility of costs documented by subjectively non-existent invoices

The commented decision confirms that, on the basis of art. 14, paragraph 4 bis, of Law no. 537 of 1993, as amended by art. 8, paragraph 1, of the Legislative Decree no. 16 of 2012, the costs documented by subjectively non-existent invoices must be considered deductible – differently from what happens on the side of the deduction of the relative VAT – even where the taxpayer is aware of the fraud and provided that the requirements set in art. 109 TUIR are met.

1. L’ordinanza commentata si occupa, tra le altre cose, della deducibilità dei costi sostenuti per l’acquisto di merci nell’ambito di una cd. “frode carosello”, da parte di un imprenditore ritenuto consapevole della frode. In particolare, l’Agenzia delle entrate emetteva un avviso di accertamento con cui recuperava sia l’IVA detratta sia i costi dedotti da un soggetto che aveva acquistato materie plastiche nell’ambito di una frode carosello. Le fatture ricevute da detto contribuente venivano perciò ritenute “soggettivamente inesistenti”. Il contribuente impugnava detto avviso e, mentre la CTP condivideva la tesi difensiva, la CTR accoglieva l’appello dell’Agenzia e confermava la legittimità del provvedimento impositivo, accertando – tra le altre cose – la consapevolezza della frode da parte del contribuente. Il contribuente proponeva ricorso per cassazione, contestando la decisione impugnata, per quanto qui di interesse, nella parte riferita alla deducibilità dei costi sostenuti ai fini IRES ed IRAP, per violazione dell’art. 14, comma 4-bis, della L. n. 537/1993, come modificato dall’art. 8, comma 1, del D.L. n. 16/2012. 2. Ebbene, la Corte di cassazione ha parzialmente riformato la sentenza della CTR, nella parte in cui aveva avallato il recupero ai fini delle imposte dirette dei costi sostenuti dal contribuente. 3. In particolare, la Corte ha preso le mosse dal fatto, acclarato nel giudizio di merito, che il contribuente fosse consapevole di concludere acquisti nel­l’ambito di una “frode carosello”. Conseguentemente, ha confermato l’inde­traibilità dell’IVA sostenuta, in base alla nota impostazione – sposata, sia pure con sfumature diverse, dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia UE e della Corte di cassazione – secondo cui l’IVA pagata nell’ambito di una frode IVA non è detraibile laddove emerga che il contribuente – per l’appunto – dovesse essere a conoscenza di concludere l’acquisto nell’ambito di una frode (si vedano, tra le altre, le sentenze Corte di Giustizia UE 12 gennaio 2006, C-354/03, C-355/03 e C-484/03; 6 luglio 2006, C-439/04 e 440/04; Cass., 13 marzo 2009, n. 6124; 21 gennaio 2011, n. 1364; 24 luglio 2009, n. 17377; 30 gennaio 2007, n. 1950; in dottrina, per tutti, vd. Giovanardi, Le frodi IVA: Profili ricostruttivi, Torino, 2013). 4. Tuttavia, la sentenza commentata ha censurato la decisione oggetto di impugnazione, poiché non ha distinto gli effetti della condotta del contribuente per quel che riguarda la deducibilità dei costi sostenuti, alla luce delle modifiche apportate dall’art. 8 del D.L. n. 16 del 2012 all’art. 14, comma 4-bis, della L. n. 537/1993. 5. Tale disposizione, anteriormente alle citate modifiche, prevedeva che nella determinazione del reddito [continua..]
Fascicolo 1 - 2023