Con la sentenza 13 ottobre 2022, n. 209, la Corte Costituzionale ha riscritto la nozione di “abitazione principale”, nella particolare ipotesi di due coniugi, non legalmente separati, che abitano in abitazioni diverse, identificandola come il luogo in cui ciascun coniuge possessore del bene ha la residenza anagrafica e la dimora abituale, a nulla rilevando il luogo di residenza e dimora degli altri membri della famiglia.
Pertanto, nell’ipotesi di coniugi dimoranti in due abitazioni diverse, l’esenzione riguarderà entrambi gli immobili – non importa se siti nello stesso od in diverso comune –, a condizione che sia dimostrato che ognuno di essi soddisfi il duplice requisito della residenza anagrafica e dimora abituale di ciascuno dei coniugi stessi.
L’articolo ricostruisce il contesto in cui la Corte è intervenuta ed individua le future problematiche applicative.
The municipal tax on marital property following judgment no. 209/2022: the difficult sidestep between the concepts of “habitual dwelling”, “registered residence”, “habitual dwelling” and “family residence” In Judgment No. 209 October 13, 2022, the Constitutional Court rewrote the notion of “principal dwelling” in the particular case of two spouses, not legally separated, living in different dwellings, identifying it as the place where each spouse in possession of the property has his or her registered residence and habitual dwelling, with the place of residence and dwelling of the other family members being irrelevant.
Therefore, in the case of spouses residing in two different dwellings, the exemption will cover both properties-no matter whether they are located in the same or different municipality-as long as it is proven that each of them meets the dual requirement of registered residence and habitual dwelling of each of the spouses.
The article reconstructs the context in which the Court intervened and identifies future application issues.
1. La sentenza della Corte costituzionale 13 ottobre 2022, n. 209 ha profondamente inciso sulla disciplina dell’esenzione IMU prevista la “abitazione principale” non classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, per tale intendendosi, secondo il dettato normativo, l’unità immobiliare ad uso abitativo che gode del requisito congiunto di costituire la “residenza anagrafica” e la “dimora abituale” del possessore e dei componenti del suo nucleo familiare. Nell’ipotesi di coniugi non legalmente separati che abitino in abitazioni diverse, ben prima dell’intervento della Corte, la giurisprudenza tributaria, in ossequio al principio di stretta interpretazione delle norme fiscali di favore, aveva enucleato due distinte fattispecie:
– quella dei coniugi che dimorano in due immobili dello stesso comune, laddove l’esenzione dall’IMU spetta per la “abitazione principale”, ossia quella in cui risiede anagraficamente il nucleo familiare;
– quella dei coniugi che dimorano in comuni diversi, laddove nessuna delle due abitazioni può considerarsi “residenza anagrafica” del possessore e del suo nucleo familiare, con conseguente tassazione di entrambe (Cass. n. 1199/2022, n. 4170/2020, n. 416/2020).
Isolata era rimasta la tesi che riconosceva la natura di “abitazione principale” all’immobile familiare dove uno dei coniugi non dimora per dimostrate esigenze, ad esempio di tipo professionali (Cass. n. 17408/2021). Senonché, con l’art. 5-decies del decreto-legge n. 146/2021, convertito dalla legge n. 175/2021, il legislatore aveva equiparato le predette ipotesi, attraverso una disposizione non interpretativa, in base alla quale, nel caso di residenze separate dei coniugi in comuni diversi, per “abitazione principale” deve intendersi quella da essi individuata come residenza anagrafica e dimora abituale del possessore e del nucleo familiare. In tal modo, l’esenzione veniva a dipendere da un atto volontaristico di individuazione ed utilizzo di uno dei due immobili come abitazione principale del possessore e del nucleo familiare.
2. Con la sentenza additiva n. 209/2022, la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità dell’intera normativa sopra descritta ed in particolare:
1) dell’art. 13, comma 2, quarto periodo, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (Disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il consolidamento dei conti pubblici), convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dall’art. 1, comma 707, lett. b), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014)», nella parte in cui stabilisce: «per abitazione principale si intende l’immobile, iscritto o [continua..]