Tax News - Supplemento online alla Rivista Trimestrale di Diritto TributarioISSN 2612-5196
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Rimborso IMU su area divenuta inedificabile: decisivo il regolamento comunale (di Giovanni Girelli, Professore ordinario di diritto tributario, Università degli Studi di Roma Tre)


La Commissione Tributaria Regionale ritiene che l’IMU assolta sull’area successivamente divenuta inedificabile non debba essere rimborsata se tale specifica fattispecie di rimborso non sia espressamente disciplinata in via regolamentare dal Comune in ossequio alla norma primaria. La pronuncia offre conclusioni condivisibili ma che vanno coniugate con le modifiche legislative introdotte in materia dalla Legge di Bilancio 2020.

The refund of the municipal property tax on unbuildable area: the municipality rules are decisive

The Tax Court of second instance believes that the Municipal Property Tax paid on the area which subsequently became unbuildable should not be reimbursed if this specific case of refund is not expressly governed by regulatory power of the Municipality in compliance with the primary law. The verdict comes to right conclusions but which must be combined with the legislative changes introduced on the matter by the 2020 Budget Law.

1. La Commissione Tributaria Regionale della Lombardia segue il filone giurisprudenziale di legittimità secondo cui, in relazione all’IMU versata per aree successivamente divenute inedificabili, il rimborso, dell’imposta pagata durante gli anni pregressi al provvedimento amministrativo che ne abbia sancito l’inedificabilità, spetta solo se il regolamento comunale IMU disponga espressamente in tal senso (Cass., sez. trib., 30 novembre 2018, n. 31022; Id., 27 ottobre 2017, n. 25593 e Id., 24 marzo 2010, n. 7100). La Commissione, difatti, rileva che, per i periodi d’imposta per cui era stato chiesto il rimborso, il Comune non vi aveva dato corso. Il diniego trovava corretta origine nella rilevata assenza della precipua previsione regolamentare su tale ordine di rimborso, assenza in sede di regolamento comunale che a sua volta era dovuta alla posizione legislativa vigente in materia di IMU nei periodi d’imposta interessati dalla pronuncia giurisdizionale. Il legislatore IMU, invero, per quei periodi d’imposta non aveva disciplinato tale ipotesi di rimborso. Si era così del tutto superato il dettato previsto in materia di ICI. Infatti, sottolinea il giudice di merito, non solo era stata soppressa la originaria previsione ICI, relativa al­l’obbligo per il Comune di includere nel proprio regolamento questo particolare caso di rimborso, ma pure era stata obliterata la ancora successiva disposizione di fonte primaria che indicava la mera facoltà – ma non l’obbligo – per i Comuni di voler adottare il precetto regolamentare su tale modello di rimborso. In ogni modo, rileva acutamente la Commissione, forse volendo così supplire alla rilevata mancanza nel regolamento comunale di previsioni ad hoc per l’IMU versata per aree successivamente divenute inedificabili, ogni variazione di valore intervenuta sull’area soggetta ad IMU può ben legittimamente essere evidenziata dal privato all’ente impositore al fine di ottenere il rimborso secondo le canoniche regole fissate nel regolamento comunale. 2. La conclusione ai cui è giunta la Commissione Regionale, sulla non spettanza del rimborso IMU, in quanto fattispecie non regolamentata dal Comune a seguito dell’assenza di alcuna norma di legge statale che lo autorizzi in tal senso, appare condivisibile. Il diritto al rimborso in questione incidendo sulla definizione della fattispecie imponibile sarebbe coperto dalla riserva di legge statale, anche confermata da quanto previsto dall’art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997. Tale ultima disposizione, come noto, precisa che i Comuni possano disciplinare con regolamento le proprie entrate tributarie ad eccezione di quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei tributi (sul punto si permetta di rinviare a Girelli, Potere regolamentare del Comune, “nuova [continua..]
Fascicolo 1 - 2023