Nell’ordinanza in commento la Suprema Corte ha affrontato il caso di un accertamento ai fini delle imposte dirette e dell’I.V.A. nei confronti di una società di capitali, basato sulle risultanze di indagini bancarie eseguite ai sensi del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 32.
Adversarial proceedings and motivational vices in financial investigation In the decision analyzed, the Supreme Court addressed the case about a tax assessment of a capital company by financial investigation within the meaning of article 32 D.P.R. 29 settembre 1973, nr. 600.
1. Nell’ordinanza in commento, la Suprema Corte è nuovamente intervenuta sul tema delle indagini finanziarie, puntualizzando con chiarezza un principio particolarmente interessante circa l’obbligo, da parte del giudice di merito, di valutare in maniera analitica tutti gli elementi difensivi prodotti dal contribuente nella fase istruttoria, evitando un giudizio sommario. Il caso di specie riguarda una società a responsabilità limitata che, a seguito di una verifica condotta dalla Guardia di Finanza mediante il ricorso allo strumento investigativo delle indagini finanziarie di cui all’art. 32 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, si era vista notificare un avviso di accertamento con il quale l’Agenzia delle entrate aveva rideterminato il reddito per un anno d’imposta per il quale la dichiarazione risultava omessa, recuperando la relativa I.Re.S., l’I.R.A.P. e l’I.V.A. Nel ricorso per cassazione presentato a fronte della decisione sfavorevole della Commissione tributaria regionale, il contribuente aveva sollevato una serie di eccezioni, facendo leva, in particolare, su due aspetti: il primo riguarda il mancato espletamento del contraddittorio endoprocedimentale, con specifico riguardo ai tributi armonizzati (nel caso, l’imposta sul valore aggiunto) e il secondo, che ricalca le medesime censure del primo, ha ad oggetto la mancata compiuta motivazione circa il particolareggiato compendio documentale difensivo che era stato prodotto dalla società verificata, a fronte dei recuperi a tassazione, per dimostrare di disporre della “prova contraria”.
2. Nell’affrontare il caso prospettato, la Suprema Corte, riprendendo un principio sancito a Sezioni Unite con la sentenza 9 dicembre 2015, n. 24823 e conformemente ribadito dalla giurisprudenza successiva, ha statuito che in tema di diritti e garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali, l’Amministrazione finanziaria è gravata di un obbligo generale di contraddittorio endoprocedimentale, la cui violazione comporta l’invalidità dell’atto (cfr. Vignarelli, Anche la Corte Costituzionale (Sent. 21 marzo 2023, n. 47) si esprime sull’essenzialità del contraddittorio endoprocedimentale (in nuce nella recente delega fiscale), in Riv. Tel. Dir. Trib., 2023, 2). Tale principio, tuttavia, vige a favore del contribuente, nella sostanza appena pronunciata, qualora questi abbia assolto all’onere di enunciare in concreto le ragioni che avrebbe potuto far valere e non abbia proposto un’opposizione meramente pretestuosa. È dunque necessario dimostrare che la celebrazione del contraddittorio “avrebbe potuto comportare un risultato diverso” (cfr. Corte di Giustizia UE, 3 luglio 2014, in causa C-129 e C-130/13, Kamino International Logistics). Tale “obbligo” risulta vigente, in ogni caso, esclusivamente per i tributi [continua..]