Tax News - Supplemento online alla Rivista Trimestrale di Diritto TributarioISSN 2612-5196
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La “strana convenienza” della trasparenza per presunzione (di Federico Rasi, Professore Associato di Diritto Tributario. Università degli Studi del Molise)


La Cassazione torna per l’ennesima volta sul tema della trasparenza per presunzione mettendola in relazione con il divieto di doppia imposizione e preferendola alla tassazione cedolare. Il sistema che ne risulta non è tutto sommato sfavorevole per il contribuente. Ma se così è, questo approccio deve essere ripensato, come sembrerebbe voler fare il disegno di legge delega per la riforma del sistema fiscale di recente approvato dal Consiglio dei Ministri.

The “strange convenience” of the transparency by presumption

The Supreme Court returns for the umpteenth time to the issue of transparency by presumption by relating this rule to the prohibition of double taxation and preferring it to schedular taxation. The resulting system is not all in all unfavourable for the taxpayer. If that is the case, this approach must then be rethought, as the draft law for a tax reform recently approved by the Council of Ministers would do.

1. Con l’ordinanza in commento, la Cassazione torna, per l’ennesima volta, sul tema della legittimità della c.d. trasparenza per presunzione, ovverosia di quel particolare meccanismo di tassazione che la giurisprudenza riserva alle società a ristretta base proprietaria, allorquando siano accertati utili “in nero” (sul tema Salvini, La tassazione per trasparenza, in Rass. trib., 2003, p. 1505; Marello, Il regime di trasparenza, Il regime di trasparenza, in Imposta sul reddito delle società (IRES), opera diretta da Tesauro, Bologna, 2007, p. 550; Uckmar, Il regime impositivo delle società – La società a ristretta base proprietaria, Padova, 1966, passim; Rasi, La tassazione per trasparenza delle società di capitali a ristretta base proprietaria, Padova, 2012, passim). La pronuncia non fornisce elementi nuovi a questo consolidato orientamento, se non fosse per un’importante precisazione che, “provocatoriamente”, porta a concludere nel senso di ritenere, nel complesso, tale regime “conveniente” per il contribuente. Si tratta della affermazione per cui è più corretto tassare secondo lo schema della trasparenza i maggiori utili in nero prodotti da queste società, piuttosto che applicare loro l’ordinaria tassazione cedolare prevista per i redditi di capitale. L’affermazione molto puntuale della Cassazione, peraltro non frequente nelle sentenze che appartengono a questo orientamento (di solito, la Cassazione si limita ad accettare l’applicazione del meccanismo di tassazione per trasparenza senza illustrare le ragioni della sua applicazione) consente di svolgere alcune riflessioni, soprattutto in chiave prospettica, dal momento che, come si vedrà, il disegno di legge delega per la riforma del sistema fiscale, di recente approvato dal Consiglio dei Ministri, intende, tra le altre cose, reagire a simili affermazioni riconducendo il maggior reddito accertato in capo ai soci tra i “redditi finanziari”. 2. Tornando all’ordinanza in esame, si osserva come in essa la Cassazione richiami una volta di più la sua giurisprudenza secondo la quale, in caso di accertamento di utili non dichiarati presso società di capitali a ristretta base partecipativa, è legittima la presunzione di attribuzione ai soci partecipanti di tali utili, rimanendo salva la facoltà per i soci medesimi di offrire la prova del fatto che i maggiori ricavi non sono stati oggetto di distribuzione, ma sono stati, invece, accantonati dalla società, ovvero da essa reinvestiti (Beghin, L’occulta distribuzione dei dividendi nell’ambito delle società di capitali a “ristretta base” tra automatismi argomentativi e prova per presunzioni (nota a Cass., sez. trib., 29 dicembre 2003, n. 19803), in GT-Riv. giur. trib., 2004, 431; Ficari, Presunzione di assegnazione di utili [continua..]
Fascicolo 1 - 2023