L’Amministrazione Finanziaria deve espressamente indicare le ragioni logico-giuridiche in virtù delle quali abbia ritenuto di emettere un nuovo avviso di accertamento in sostituzione del precedente, nell’esercizio del potere di autotutela sostitutiva. La motivazione, essendo un requisito di validità originaria dell’atto tributario, non può essere sanata ex post solo in sede contenziosa.
Motivation as an indefectible requirement of self-defense The Tax Administration must expressly indicate the logical-juridical reasons why it has decided to issue a new assessment notice to replace the previous one. The motivation, being a requirement for the original validity of the tax deed, cannot be remedied ex post only in litigation.
1. La vicenda esaminata. La Corte di Giustizia Tributaria di II grado della Campania, con la sentenza n. 4700/2022 del 03 giugno 2022, si è pronunciata in tema di autotutela sostitutiva e motivazione. Nel caso di specie, l’Agenzia delle Entrate notificava alla contribuente un primo avviso di accertamento e soli due mesi dopo, notificava un ulteriore atto impositivo, per il medesimo anno di imposta, recante la dicitura “il presente atto annulla e sostituisce quello notificato in data 1/2/2010”. La parte impugnava entrambi gli avvisi dinanzi la Magistratura Tributaria di primo grado competente per territorio, la quale definiva i giudizi con due autonome sentenze. Con la prima il GT accoglieva parzialmente il ricorso e con la seconda dichiarava il non luogo a provvedere, essendo già intervenuta la pronuncia di merito. La società appellava separatamente le sentenze ottenendone l’integrale riforma. La CGT di II grado della Campania assegnava carattere sostitutivo al secondo avviso di accertamento, dichiarava la cessata materia del contendere con riguardo al primigenio giudizio afferente il primo avviso e la nullità dell’atto per difetto motivazionale in riferimento al secondo, non riscontrando i nuovi elementi in virtù dei quali l’Ufficio aveva annullato il primo atto, così sostituendolo. Quest’ultima pronuncia veniva impugnata dall’Agenzia delle Entrate innanzi la Suprema Corte di Cassazione. I giudici di legittimità, con ordinanza n. 23097/2020, accoglievano il ricorso, ritenendo erronea la sentenza appellata nella parte in cui aveva fatto discendere il vizio motivazionale dalla qualificazione dell’atto impugnato come accertamento integrativo ex art. 43, co. 3 DPR 600/73, laddove, invece, avrebbe dovuto indagare sul diverso piano delineato dall’art. 2 quater D.L. 564/1994 in tema di autotutela. La contribuente riassumeva il giudizio innanzi la Corte di Giustizia Tributaria di II grado della Campania che, con sentenza n. 4700/2022, accoglieva le doglianze della parte, dando dapprima atto del passaggio in giudicato della statuizione di cessata materia del contendere concernente il primo atto impositivo e, si profondeva, poi, sul potere di autotutela sostitutiva e sulla sua necessaria motivazione. La Corte Tributaria adita ha espresso il principio in virtù del quale, nell’impiego del potere di autotutela, l’Amministrazione Finanziaria è tenuta ad indicare espressamente le ragioni per le quali abbia ritenuto di emettere un nuovo avviso in funzione sostitutiva del precedente e le difese svolte nel processo dall’Ufficio non concorrono ad integrare una debole motivazione.
2. L’autotutela sostitutiva ed i contorni di legittimità del ritiro in autotutela. L’autotutela (sull’istituto si veda Patrizi-Marini, accertamento con adesione, conciliazione ed autotutela, Milano, 1999; Aiudi, La [continua..]