Tax News - Supplemento online alla Rivista Trimestrale di Diritto TributarioISSN 2612-5196
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L'applicabilità del principio della scissione soggettiva degli effetti giuridici della notificazione agli atti tributari (di Daniela Mendola, Dottoranda di ricerca in Scienze Giuridiche, presso l'Università degli Studi di Salerno)


Il principio della scissione soggettiva degli effetti giuridici della notificazione tutela l'in­teresse del notificante a non subire le conseguenze dell'altrui condotta e quello del destinatario dell’atto a non decadere dall’esercizio del diritto di impugnazione. Il principio de quo delinea il punto di equilibrio tra due contrapposti interessi, l'uno erariale al recupero delle somme dovute e l'altro, di cui è titolare il contribuente, a non subire un pregiudizio al proprio diritto di difesa.

The applicability of the subjective separation principle of the legal effects of notification to tax deeds

The subjective separation principle of the legal effects of the notification protects the notifier interest to not suffer the consequences of the other's conduct and that of the act addressee to not lose the right to appeal. The principle in question outlines the point of equilibrium between two opposing interests, one of the tax authorities to recover the sums owed and the other, of the taxpayer, to not suffer a prejudice to his right of defence.

1. Il principio della scissione soggettiva degli effetti della notifica degli atti processuali è espressamente disciplinato dall’art. 149 c.p.c. a tenore del quale “la notifica si perfeziona, per il soggetto notificante, al momento della consegna del plico all’ufficiale giudiziario e, per il destinatario, dal momento in cui lo stesso ha la legale conoscenza dell’atto”. Il predetto enunciato normativo delinea una efficacia bilaterale della notificazione senza pregiudizio per i diritti delle parti interessate. La differente scansione temporale degli effetti della notificazione, infatti, rileva al fine di tutelare ambedue le sfere giuridiche interessate. Per il notificante l’interesse è quello di non ricadere in responsabilità per accadimenti che fuoriescano dalla propria sfera di controllo, per il destinatario, invece, è quello di non veder pregiudicato il proprio diritto di difesa. Nell’ordina­mento tributario la disciplina è allocata all’art. 60, comma 1, dpr n. 600/73, a tenore del quale “la notificazione degli avvisi e degli altri atti che per legge devono essere notificati al contribuente è eseguita secondo le norme stabilite dagli articoli 137 e seguenti del codice di procedura civile”. In ragione del principio di specialità della disciplina tributaria la predetta norma prevede talune modifiche alla regola generale, come ad esempio, che la notificazione è eseguita dai messi comunali ovvero dai messi speciali autorizzati dall’ufficio delle imposte (art. 60 lett. a, dpr n. 600/73). Il discrimen rispetto al dettato di cui all’art. 149 c.p.c. riguarda i soggetti abilitati alla notificazione senza incidere sulla regola della efficacia bilaterale della notificazione di cui alla suddetta norma del codice di procedura civile. L’art. 60 dpr. n. 600/73 esplicita, infatti, un rinvio alle norme del codice di procedura civile laddove afferma che la notificazione degli avvisi e degli altri atti che ex lege devono essere notificati al contribuente è eseguita secondo le norme stabilite dagli articoli 137 ss. c.p.c. Dalla lettera legis delle succitate norme è, allora, possibile ricavare una estensione del principio della scissione soggettiva degli effetti della notificazione anche agli atti tributari, laddove opera a tutela di diversi interessi (Marotta, La scissione soggettiva della notificazione in ambito tributario: ancora una pronuncia delle Sezioni Unite, in Diritto & Giustizia, 2021, 239, p. 1, nota a Cassazione civile, 17 dicembre 2021, n.40543, sez. un; Corrado, Decadenza dal potere impositivo: alle SS. UU., l’applicabilità della scissione soggettiva degli effetti della notificazione degli atti impositivi, in Diritto & Giustizia, 2020, 141, p. 15, in Cassazione civile, 21 luglio 2020, n.15545, sez. trib.; Campodonico, Un principio invincibile? La scissione degli effetti della [continua..]
Fascicolo 1 - 2023