La possibilità attribuita alle Agenzie di fiscali di notificare gli atti impositivi, relativi alla fase di accertamento e a quella di riscossione, avvalendosi della posta elettronica certificata ha sicuramente contribuito a rendere la procedura notificatoria più snella ed economica. Se è pur vero che rispetto alle tradizionali modalità di notifica “cartacea” dell’atto (e.g. notifica a mezzo posta ordinaria, notifica c.d. diretta, etc.), quella mediante PEC è tendenzialmente istantanea e improntata all’efficienza dell’azione amministrativa, non possono in ogni caso essere violati determinati obblighi in capo al soggetto pubblico notificatore che attengono alla pubblicità degli account di posta elettronica certificata utilizzati. Nell’annotare la sentenza in rassegna si darà, dunque, atto di un nutrito orientamento giurisprudenziale secondo cui gli atti impositivi vengono dichiarati insanabilmente nulli perché, a monte, il procedimento notificatorio effettuato attraverso un indirizzo PEC non iscritto nei pubblici registri integra un’ipotesi di inesistenza.
Brief remarks on the legitimacy of serving notices of assessment carried out by electronic certified mail addresses not present in public registers The possibility given to the Italian tax authorities to notify tax administrative acts, relating to the assessment and collection phases, using certified e-mail has certainly contributed to making the notification procedure more streamlined and cheaper. If it is true that compared to the traditional methods of “paper” notification of the tax administrative acts (e.g. notification by ordinary mail, so-called direct notification, etc.), notification through certified e-mail tends to be instantaneous and based on the efficiency of the administrative action, there is still the duty for the notifying entity to ensure that the account used is officially recognised and legitimate. In commenting the judgement under review, therefore, we will acknowledge a massive case law trend according to which notices of assessment shall be irrevocably declared void because, upstream, the notification procedure carried out through a certified e-mail account not recorded in the public registers integrates a hypothesis of non-existence.
1. Il presente contributo intende approfondire l’orientamento della giurisprudenza che si è occupato della notifica di atti tributari, per lo più attinenti alla fase della riscossione, effettuata da indirizzi PEC non presenti nei pubblici registri. Come si vedrà meglio nel prosieguo, gran parte delle decisioni di merito, di cui la sentenza in rassegna ne rappresenta un recente esempio, prende atto del vigente impianto normativo che disciplina il fenomeno e conclude per l’inesistenza del procedimento notificatorio che, a cascata, determina un’insanabile nullità dell’atto tributario oggetto di notifica. Per poter verificare, in chiave critica, se tale orientamento risulti o meno condivisibile, occorre prima ripercorrere le varie disposizioni che tratteggiano la vigente disciplina sul punto. Ma andiamo per ordine.
2. Nell’ordinamento tributario, la notificazione assolve ad una funzione essenziale, atteso che si tratta di quel “procedimento per mezzo del quale si porta nella sfera di percepibilità del destinatario una dichiarazione, ovvero un documento contenente una dichiarazione, quale può essere un atto di accertamento. In particolare, la dottrina e la giurisprudenza sono unanimi nel considerare l’atto di accertamento un atto ricettizio, che produce i propri effetti solo quando viene portato a legale conoscenza del contribuente” (in questi termini, D’Ayala Valva, (voce) Notificazione (dir. trib.), in Cassese (diretto da), Dizionario di diritto pubblico, vol. IV, Milano, 2006, p. 3819). Già da questo primo inquadramento è possibile enucleare quello che accorta dottrina da tempo mette in luce e, cioè, che “la notificazione dell’avviso di accertamento non è soltanto una particolare procedura con cui tale atto viene portato a conoscenza del destinatario, ma la modalità con cui l’avviso di accertamento viene ad esistenza: l’atto d’imposizione, in tanto esiste, ed esplica effetti, in quanto sia notificato al suo destinatario” (in questi chiari termini, Tesauro, Istituzioni di diritto tributario– Vol. 1, 11a ed., Milano, 2011, p. 202. Analogamente, v. Marcheselli, Accertamenti tributari e difesa del contribuente, 2a ed., Milano, 2018, p. 825). Se, dunque, la natura recettizia dell’atto impositivo è una delle caratteristiche essenziali che rende la pretesa tributaria legittima, è evidente che il procedimento notificatorio debba sempre articolarsi in modo tale da assicurare il più elevato livello di conoscenza da parte del contribuente, pur nel bilanciamento con le esigenze del buon andamento dell’azione dell’Amministrazione finanziaria. È proprio per trovare un compromesso con il perseguimento delle ragioni erariali, che il legislatore troppo spesso si accontenta di mantenere l’asticella della conoscenza dell’atto [continua..]