Tax News - Supplemento online alla Rivista Trimestrale di Diritto TributarioISSN 2612-5196
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“Multilivello” la presunzione di distribuzione degli utili nelle società a ristretta base partecipativa (nota a) (di Edgardo Marco Bartolazzi Menchetti, Ricercatore di Diritto tributario, Università del Salento)


La Corte di Cassazione conferma come legittimo, anche alla luce del divieto di abuso del diritto, l’utilizzo della presunzione di distribuzione di utili extra-contabili anche a carico dei soci che partecipino ad una società di capitali a sua volta partecipante a quella accertata, ove anch’essa a ristretta base partecipativa. Tale conclusione appare frutto di un’estensione dell’ambito applicativo della presunzione che travalica il fondamento logico originario dello strumento.

“Multilevel” trait of the presumption of earnings distribution into restricted shareholding base companies

Corte di Cassazione confirms as legitimate, also in light of the prohibition of abuse of the right, the use of the presumption of distribution of extra accounting profits, also for shareholders who participate into a limited company which participates itself to the investigated company, and which has, also, a limited share base. This conclusion appears to be the result of an extension of the scope of the presumption, which goes beyond the original ratio of the instrument.

1. La Cassazione torna ad occuparsi della presunzione, di derivazione giurisprudenziale, inerente la distribuzione degli utili extracontabili accertati a carico di società di capitali a ristretta base partecipativa, e lo fa confermandone un’applicazione estensiva “a più livelli”. La sentenza in commento legittima infatti la presunzione per cui gli utili non contabilizzati potrebbero assumersi distribuiti non solo tra i soci della società accertata, ma anche tra quelli delle società di capitali partecipanti alla prima, ove anch’esse a ristretta base sociale. In questo modo, la presunzione di distribuzione degli utili extracontabili viene ad essere configurata come “multilivello”, ossia suscettibile di essere applicata in relazione ai progressivi schemi di partecipazione nella società produttrice di tale ricchezza, per giungere ad imputarla a tutte le persone fisiche a cui appartengano partecipazioni in società coinvolte, direttamente o indirettamente nel capitale della prima, potenzialmente all’infinito. La conclusione raggiunta appare prevedibile alla luce della giurisprudenza interessatasi dell’argomento, tuttavia non sembra coerente con il fondamento logico e giuridico dello strumento in discussione. 2. La presunzione di distribuzione degli utili occulti prodotti dalle società a ristretta base partecipativa è stata ampiamente dibattuta nel tempo, e la sua legittimità è ormai pressoché pacifica in giurisprudenza. Il costante e consolidato indirizzo della Corte di Cassazione è infatti nel senso di ritenere ammissibile e pienamente legittima, in quanto grave, precisa e concordante ai sensi dell’art. 2729 c.c., la presunzione per cui si ritengono distribuiti tra i soci i maggiori utili accertati in capo ad una società di capitali con una compagine sociale limitata, e da questa non contabilizzati. In tale situazione, pare infatti ragionevole ipotizzare un accordo occulto per la ripartizione dei maggiori utili (Cass., sez. trib., sent. 17 febbraio 1986, n. 941), che avrebbe poi luogo senza alcuna formalità. Al socio resterebbe soltanto la possibilità di offrire la prova contraria dimostrando, ad esempio, che l’utile non transitato nella contabilità ha avuto altre destinazioni (su questi specifici profili, Scanu, La presunzione di distribuzione degli utili nelle “piccole” società di capitali tra ragione fiscale e difesa del contribuente, in Riv. Trim. dir. Trib., 2012, p. 443 ss. e Ciarcia, La presunzione di distribuzione di utili ai soci, in Tax News, 2022). La prova richiesta per vincere la presunzione appare tuttavia estremamente difficile da raggiungere, tanto che si è parlato di “una vera e propria presunzione de facto assoluta” (Contrino, Ancora sulla presunzione di distribuzione di utili occulti nelle società di capitali “a [continua..]
Fascicolo 1 - 2023