Tax News - Supplemento online alla Rivista Trimestrale di Diritto TributarioISSN 2612-5196
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Crediti d'imposta inesistenti e non spettanti: alle sezioni unite l'individuazione del termine decadenziale per il recupero da parte del fisco (di Laura Vischi, Dottore magistrale in Economia e Legislazione d’impresa, Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano)


L'ordinanza affronta il tema dei termini di decadenza dell'Amministrazione finanziaria dal potere di accertamento nelle ipotesi di crediti d’imposta inesistenti e non spettanti, rinvenendo un contrasto interpretativo tale da giustificare la rimessione della questione alle Sezioni Unite.

Nonexistent and ineligible tax credits: to the united sections the identification of the expiration term for recapture by the irs

The decision addresses the issue of Tax Authorities' time limitation from the power of assessment in cases of non-existent and non-due tax credits, finding a contrast in interpretation such as to justify referring the issue to the United Sections.

1. Con l’ordinanza in epigrafe, la Quinta Sezione della Corte di Cassazione ha ritenuto di trasmettere gli atti al Primo Presidente per valutare la rimessione alle Sezioni Unite della questione relativa all’individuazione del termine di accertamento in ipotesi di indebita compensazione di crediti inesistenti e non spettanti. La fattispecie in esame trae origine dal ricorso proposto da una società tipografica avverso un avviso di accertamento, relativo alle annualità 2006 e 2007, con integrale recupero del credito d’imposta di cui alla L. 7 marzo 2001, n. 62. L’emissione dell’avviso di accertamento si era resa necessaria a fronte del fatto che la società contribuente, in seguito all’acquisto di due macchine rotative da utilizzarsi in via esclusiva per la produzione di prodotti editoriali in lingua italiana (presupposto richiesto ai fini dell’applicazione dell’agevolazione de qua), aveva successivamente impiegato i suddetti macchinari anche per la produzione di altri prodotti editoriali, non in lingua italiana, decadendo di fatto dal beneficio. La società, ritenendo al più di versare in una situazione di “credito non spettante” e rilevando l’illegittimità dell’atto impositivo, in quanto intervenuto oltre il termine quadriennale previsto dalla legge per esperire l’azione di accertamento, ricorreva in primo e secondo grado, vedendo però sempre respinte le proprie doglianze. I giudici di seconde cure rigettavano l’appello sostenendo che i fatti di causa fossero da ricondursi alla fattispecie di “credito inesistente”, non solo per l’intervenuta decadenza dal diritto al­l’age­volazione, ma anche poiché era stato acquisito il preventivo parere tecnico del Mise per procedere al disconoscimento del credito, dovendosi da ultimo ritenere legittimo l’atto di recupero, in quanto intervenuto tempestivamente entro il termine di decadenza (otto anni) normativamente previsto. È noto, infatti, che l’art. 27, commi da 16 a 18, del D.L. n. 185/2008, vigente ratione temporis, aveva introdotto la possibilità per gli Uffici di fruire di un raddoppio degli ordinari termini di accertamento (id est quattro anni, ai sensi dell’art. 43 del D.P.R. 600/1973), circoscrivendola però alle sole fattispecie di crediti inesistenti illegittimamente utilizzati in compensazione. La società proponeva dunque ricorso per Cassazione, deducendo la nullità della sentenza impugnata per non aver dichiarato l’Amministrazione finanziaria decaduta dai poteri di accertamento e, conseguentemente, per aver ritenuto legittimo l’atto di recupero del credito d’imposta, sebbene in assenza dei relativi presupposti sostanziali. La Suprema Corte, nel tentativo di ricostruire un quadro normativo e giurisprudenziale che si rivelasse dirimente per la risoluzione della [continua..]
Fascicolo 1 - 2023