Tax News - Supplemento online alla Rivista Trimestrale di Diritto TributarioISSN 2612-5196
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La competenza amministrativa in ambito di recupero del credito r&s e parere preventivo del mise (di Francesco Odoardi, Ricercatore universitario presso l'Università del Salento)


Nel recente periodo, un orientamento giurisprudenziale ritiene non validi gli atti di recupero del credito d’imposta Ricerca e Sviluppo (periodi 2015-2019) emessi dall’Agen­zia delle Entrate in assenza di un preventivo parere del Ministero dello Sviluppo Economico. Le quattro decisioni esaminate dimostrano tuttavia la non omogeneità delle ragioni che, nelle rispettive sentenze, i giudici tributari hanno posto a fondamento dell’il­legittimità degli accertamenti tributari. Successivamente ad un esame della normativa applicabile, in questo saggio si tenterà di individuare quali siano le ragioni che determinano la nullità dell’avviso di accertamento emesso senza il preventivo parere del MISE.

The administrative competence in the field of r&d credit recovery and prior mise opinion

In the recent period, a jurisprudence orientation believes that the Research and Development tax credit assessments (periods 2015-2019) issued by the Revenue Agency in the absence of a prior opinion of the Ministry of Economic Development are invalid. However, the four decisions examined demonstrate the non-homogeneity of the reasons that, in their respective judg­ments, the tax judges have placed at the basis of the illegality of the tax assessments. After an examination of the applicable legislation, in this essay we will try to identify the reasons that determine the nullity of the assessment notice issued without the prior opinion of the MISE.

1. Nel recente periodo, si assiste alla formazione di un orientamento interpretativo della giurisprudenza di merito in materia di credito di imposta R&S che, avente ad oggetto la previgente normativa (art. 3 D.L. n. 145/2013), afferma l’illegittimità dell’atto di recupero emesso dall’Agenzia delle Entrate non supportato da un previo parere del Ministero dello Sviluppo Economico (di seguito, anche detto MISE). È un orientamento di notevole interesse, sia in considerazione delle ricadute che potrebbe avere in questa materia già caratterizzata da diversi aspetti controversi (come è dimostrato anche dalla recente “sanatoria” di cui all’art. 5, commi 7 ss., del DL n. 146/2021: si vedano al riguardo le condivisibili osservazioni di Viotto, Luci ed ombre sulla “sanatoria” per i crediti d’imposta ricerca e sviluppo, in Riv. trim. dir. trib., 2022, 595 ss.; si veda anche Boria, Le nuove prospettive della fiscalità di vantaggio connesse alla disciplina del credito di imposta per attività di ricerca e sviluppo, in Dir. e prat. trib., 2022, 1236 ss con ampia rassegna di giurisprudenza a p. 1263; Califano, Le sanzioni per le violazioni commesse in materia di agevolazioni fiscali per ricerca e sviluppo. Dalla prassi interpretativa alla ricostruzione teorica (e non viceversa), in Riv. dir. trib., 2020, 353 ss), sia perché nelle decisioni selezionate (ex multis) il “vizio” di mancata acquisizione del preventivo parere del MISE assume colorazioni diverse, pur determinando il medesimo effetto di caducazione dell’atto impugnato. Una volta individuati i passaggi argomentativi maggiormente significativi delle pronunce in commento, premessi alcuni opportuni cenni in merito alla normativa di riferimento, si esamineranno le possibili conseguenze derivanti dalla mancata richiesta del parere preventivo al MISE da parte dell’Agenzia delle Entrate sotto le diverse possibili angolazioni, illustrando altresì i riflessi delle varie tesi. 2. Si passa, dunque, all’esame dei passaggi maggiormente significativi delle quattro decisioni, procedendo secondo un ordine cronologico, partendo dalla decisione più recente per arrivare alla decisione più risalente (che, pur essendo stata pubblicata oltre un anno fa, merita di essere commentata insieme alle altre per la particolarità del principio su cui si fonda). La motivazione della sentenza pronunciata dalla CTP Ancona 24 maggio 2022, n. 324 può essere così riassunta “…a fronte della natura tecnica degli accertamenti da esperire, l’Ufficio – prima di pronunciarsi negativamente sul riconoscimento dell’agevolazione fiscale prevista dall’art. 3 D.L. n. 145 del 2013 per le imprese che effettuano investimenti in attività di ricerca e sviluppo – avrebbe dovuto richiedere un parere tecnico al Ministero dello Sviluppo [continua..]
Fascicolo 1 - 2023