Tax News - Supplemento online alla Rivista Trimestrale di Diritto TributarioISSN 2612-5196
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Nemo tenetur se detegere e diritto tributario (di Concetta Ricci, Professoressa associata di Diritto tributario, Università del Molise – Università Lum Jean Monnet)


La valenza delle garanzie “penali”, e in particolare del principio del nemo tenetur se detegere, nei procedimenti sanzionatori amministrativi di carattere “punitivo” sembra, per consolidato orientamento della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo e, per via delle recenti aperture della Corte di Giustizia, ormai generalmente riconosciuta. La sua applicazione al diritto tributario trova conferma anche nella più recente giurisprudenza nazionale, sia pur con i limiti imposti dal rispetto del generale dovere di collaborazione e dall’obbligo di concorrere alle spese pubbliche in ragione della capacità contributiva.

Parole chiave: diritto al silenzio; sanzioni; procedimento tributario; processo tributario; art. 6 CEDU.

Nemo tenetur se detegere and tax law

The value of “criminal” guarantees, and in particular of the principle of nemo tenetur se detegere, in administrative sanctioning procedures of a “punitive” nature seems now generally recognized, due to the consolidated orientation of the European Court of Human Rights and, due to the recent openings of the Court of Justice, Its application to tax law is also confirmed by the most recent national case-law, albeit with the limits imposed by compliance with the general duty of collaboration and the obligation to contribute to public expenditure on the basis of ability to pay.

Keywords: right to silence; sanctions; tax proceedings; tax process; art. 6 ECHR.

1. La sentenza della Cassazione penale del 1° febbraio 2022, n. 3555, in materia di diritto al silenzio, riporta di attualità il tema dell’applicabilità del principio del nemo tenetur se detegere al procedimento e al processo tributario (sul tema, v., ex multis, Marcheselli, Accertamenti tributari e diritto al silenzio del contribuente, in Studi in memoria di Francesco Tesauro, Torino, 2022; Id., Limiti agli accessi, mancata collaborazione del contribuente nell’istruttoria e preclusione alla prova nel processo tributario, in Riv. giur. trib., 2014, 3, p. 195 ss.; Obbligo di collaborare con il Fisco e diritto di tacere: possibile violazione del diritto comunitario?, in Corr. trib., 2012, 33, p. 2533 ss.; Cociani, Sul diritto del contribuente al silenzio e a non cooperare alla propria incolpazione: dal giusto processo al giusto procedimento?, in Riv. trim. dir. trib., 2021; C. Ricci, Diritto al silenzio e giusto processo tributario, in Il Processo, 2021, 2, p. 327 ss.). I giudici della Suprema Corte chiariscono la portata della sentenza della Corte costituzionale del 13 aprile 2021, n. 84 (su cui v. Marino, Procedimento avanti alla CONSOB: riconosciuto il diritto al silenzio del presunto autore del­l’illecito, in Dir. e giust., 2021, 89, p. 4; Sepe, La Consulta riconosce per la prima volta il “diritto al silenzio” nel procedimento amministrativo, in Il Fisco, 2021, 22, p. 2113 ss.), precisando che il diritto al silenzio, riconosciuto dalla Consulta nel procedimento che vedeva coinvolti Consob e Banca d’Italia, non si espande sino a comprendere il reato di ostacolo all’esercizio delle funzioni delle autorità di vigilanza. La Corte Costituzionale, infatti, riassumendo il giudizio dopo la pronuncia della Corte di giustizia in sede di rinvio pregiudiziale (Corte di Giustizia UE, 2 febbraio 2021, causa C-489/19, D.B. c. CONSOB, su cui v. Ricci, Diritto al silenzio e giusto processo tributario, in Il Processo, 2021, 2, p. 327 ss.; Sepe, Per la Corte Ue non è sanzionabile il rifiuto di collaborazione con l’Ufficio, in Il Fisco, 2021, 10, p. 907 ss.; Marcheselli, Buona fede del contribuente, obblighi di cooperazione nella fase amministrativa e diritto al silenzio: tempesta in arrivo dalle Corti Internazionali, in Riv. tel. dir. trib., 24 marzo 2021), ha dichiarato l’ille­gittimità costituzionale dell’art. 187 quinquiesdecies TUF “nella parte in cui si applica anche alla persona fisica che si sia rifiutata di fornire alla Banca d’Italia o alla Consob risposte che possano far emergere la sua responsabilità per un illecito passibile di sanzioni amministrative di carattere punitivo, ovvero per un reato”. La Cassazione, nella sentenza n. 3555/2022, a proposito di impugnazione di una condanna inflitta, tra l’altro, per non avere comunicato a Consob i reali obiettivi di un’operazione di aumento di capitale societario, [continua..]
Fascicolo 2 - 2022