Tax News - Supplemento online alla Rivista Trimestrale di Diritto TributarioISSN 2612-5196
G. Giappichelli Editore

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Brevi riflessioni sul rapporto tra processo tributario e processo penale (di Carlo Mosca, Avvocato presso il foro di Napoli Nord. Cultore della materia in Diritto finanziario, tributario ed internazionale tributario, Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di Napoli Federico II)


Il presente lavoro esamina l’evoluzione giurisprudenziale italiana ed Unionale sul difficile rapporto intercorrente tra l’ordinamento penale e quello tributario, sia sotto il profilo procedimentale sia dal lato processuale. Tante le differenti questioni sollevate nel corso degli ultimi anni, che necessitano dunque di alcune riflessioni sul nostro attuale sistema sanzionatorio.

Parole chiave: procedimento; processo; penale; tributario.

Brief observations on the relationship between tax and criminal proceedings

This work examines the evolution of the Italian and EU jurisprudential on the difficult relationship between the criminal and tax systems, both from a procedural point of view and from the procedural side. There are many different issues raised over the last few years, which therefore require some reflections on our current sanction system.

Keywords: proceedings; trial; tax law; criminal law.

1. Il principio del ne bis in idem: gli sviluppi normativi e giurisprudenziali. L’excursus storico che ha ripercorso le tappe di un radicale modificarsi del rapporto tra procedimento penale e procedimento tributario, pone una serie di interrogativi a cui pare opportuno rispondere, sia da un punto di vista strettamente empirico, sia da un punto di vista giurisprudenziale. In primo luogo giova rammentare che, dopo aver definitivamente accantonato l’istituto tradizionale della pregiudiziale tributaria (Nuvolone, L’abo­lizione della pregiudiziale tributaria, in Dir. prat. trib., 5/1982, pp. 1358-1363), fu necessario evitare l’effetto paralizzante che, di fatto, aveva investito l’appli­cazione delle norme penali di settore (Flick, Reati fiscali, principio di legalità e ne bis in idem: variazioni italiane sul tema Europeo, in Dir. pen. cont. – Riv. trim., 14 settembre 2014). Questo istituto, introdotto con la L. n. 4/1929 (cfr. L. 14 gennaio 1929, n. 4 (Norme generali per la repressione delle violazioni delle leggi finanziarie) – L’ art. 21 al comma 4 recita: «per i reati previsti dalle leggi sui tributi diretti l’azione penale ha corso dopo che l’accertamento dell’imposta e della relativa sovrimposta è divenuto definitivo a norma delle leggi regolanti tale materia»), ebbe una portata senza dubbio innovativa, infatti, con la norma in questione, il giudice penale non poteva intraprendere alcuna iniziativa, né tantomeno esaminare alcuna condotta potenzialmente illecita se prima non fosse divenuto definitivo l’accertamento dell’imposta dovuta. Tale novità interessava anche la prescrizione che subiva una sospensione automatica, cominciando nuovamente a decorrere (per i reati tributari) solo se e quando fosse divenuto definivo l’accertamento. Se ne deduce che una norma di tal tipo costringeva il giudice penale ad essere vincolato alla decisione già effettuata sull’accertamento e quest’ultima faceva stato nel procedimento penale. Nel 1982 la Corte Costituzionale ritenne opportuno intervenire sul punto e con la sentenza n. 88, dichiarò illegittima la norma che per oltre cinquant’anni aveva fatto il buono e il cattivo tempo dei reati finanziari (cfr. Sentenza 27 aprile-12 maggio 1982, n. 88 (G.U. 20 maggio 1982, n. 137), la Corte Costituzionale ha così dichiarato l’illegittimità degli artt. 60 e 21, comma 3, L. 9 maggio 1929, n. 4, nella parte in cui prevedono che l’accertamento del­l’imposta e della relativa sovrimposta, divenuto definitivo in via amministrativa, faccia stato nei procedimenti penali per la cognizione dei reati preveduti dalle leggi tributarie in materia di imposte dirette.). Si giunse, pertanto, al regime attuale della separazione dei due sistemi processuali (penale e tributario): il cosiddetto sistema del doppio binario (Caraccioli, [continua..]
Fascicolo 2 - 2022