Tax News - Supplemento online alla Rivista Trimestrale di Diritto TributarioISSN 2612-5196
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Le dichiarazioni dei terzi nel processo tributario: si conferma una apertura della Suprema Corte (di Rossella Miceli, Professoressa ordinaria di Diritto tributario, Sapienza Università di Roma)


La Suprema Corte affronta il tema della efficacia probatoria delle dichiarazioni di terzi nel processo tributario, statuendo che tale efficacia è subordinata ad un effettivo esame delle dichiarazioni alla luce dei criteri propri delle presunzioni semplici ex art. 2729 c.c. Si conferma un passaggio innovativo che amplia le possibilità di tutela a favore del contribuente, ma suscita al contempo alcune riflessioni sulla sua opportunità all'interno del processo tributario.

Parole chiave: dichiarazioni di terzi; presunzioni; gravità; precisione; concordanza.

The declarations of third parties in the tax litigation proceedings: it's confirmed an opening of the Italian Supreme Court

The Supreme Court addresses the issue of both the nature and probative force of third part declarations in the tax litigation proceedings. The probative force is now subject to an effective examination of such declarations in the light of the criteria of simple presumptions, pursuant to art. 2729 of the Italian Civil Code. This is definitely an innovative step that extend the taxpayer protection, but it's not appropriate for the tax litigation procedure.

Keywords: third party declarations; presumptions; gravity; accuracy; concordance.

1. La Corte di Cassazione torna su un tema classico della materia tributaria e di estrema importanza sistematica, qual è quello dell’efficacia delle dichiarazioni di terzi, rese al di fuori del contesto processuale e prodotte in giudizio dalla parte a supporto delle proprie ricostruzioni in fatto e in diritto. Si tratta, come noto, di una questione a lungo dibattuta in dottrina ed in giurisprudenza, che ha richiesto nel tempo anche importanti interventi della Corte Costituzionale (Corte cost., 21 gennaio 2000, n. 18) e della giurisprudenza di legittimità (in ultimo, Cass., ord. 15 gennaio 2021, n. 592, Colli Vignarelli, Valore probatorio delle dichiarazioni del contribuente e dei terzi, in Riv. tel. dir. trib., 4 aprile 21). Con la sentenza in commento, la Suprema Corte sembra confermare determinate posizioni sull’argomento, emerse in alcuni precedenti e mai declinate a favore del contribuente (Cass., 23 dicembre 2014, n. 27314; Cass., 18 marzo 2009, n. 6548; entrambe riferite a dichiarazioni di terzi rese all’interno del p.v.c. e volte a confermare la pretesa dell’Amministrazione finanziaria). Sancisce, in particolare, la possibilità di sottoporre le dichiarazioni di terzi al vaglio giuridico che viene effettuato in materia di presunzioni semplici a norma dell’art. 2729, comma 1, c.c., in ossequio al quale si deve valutare la “gravità”, “precisione” e “concordanza” del risultato del ragionamento inferenziale sotteso alle presunzioni suddette. Il superamento di tale vaglio determinerebbe una validità (della predetta dichiarazione all’interno del contesto processuale) superiore a quella propria degli “argomenti di prova”, oggi riconosciuta alla dichiarazione stessa dalla giurisprudenza maggioritaria e dalla dottrina. L’importanza della pronuncia e la necessità di comprenderne a fondo le implicazioni impongono, dopo una descrizione della fattispecie oggetto di cognizione, di ripercorrere le tappe del tema in esame e di esaminare tale ultimo approdo alla luce delle esperienze maturate nel processo civile al quale – come si dimostrerà – la pronuncia oggetto di analisi pare totalmente allinearsi. 2. Il tema su cui si controverte consiste nella ripresa a tassazione di somme in capo ad una società che svolge attività medica a causa del riscontro di omessa contabilizzazione e fatturazione di ricavi, di un’indebita deduzione di costi fittizi per il personale e di ulteriori censure inerenti a pesanti irregolarità contabili. In sede contenziosa le doglianze della società sono respinte in primo grado ed accolte in secondo grado, con due pronunce che risolvono in senso opposto la medesima questione giuridica. La sentenza in esame è resa a seguito del ricorso, proposto dall’Agenzia delle entrate, alla Corte di Cassazione. 3. Il problema di fondo su cui si [continua..]
Fascicolo 2 - 2022