Tax News - Supplemento online alla Rivista Trimestrale di Diritto TributarioISSN 2612-5196
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Il concorso tra norme amministrative e penali: il problema del ne bis in idem alla luce della sentenza della Corte Costituzionale n. 149/2022 (di Nicola Durante, Presidente di Sezione TAR Campania, Salerno; Presidente di Sezione CGT Calabria)


La questione sollevata dal Consiglio di Stato riguarda la costituzionalità del cumulo di procedimenti e di sanzioni derivante dal combinato disposto degli artt. 174 bis e 174 ter della L. n. 633/1941 che, in tema di pratiche commerciali scorrette, consente lo svolgimento di due procedimenti e l’irrogazione di due sanzioni, una penale ed una amministrativa “sostanzialmente penale”, in violazione del divieto di essere giudicato o punito due volte per lo stesso reato.

La Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 649 c.p.p., nella parte in cui non prevede che il giudice pronunci sentenza di proscioglimento o di non luogo a procedere nei confronti di un imputato per uno dei delitti previsti dall’art. 171 ter della L. n. 633/1941 che, in relazione al medesimo fatto, sia già stato sottoposto a procedimento, definitivamente conclusosi, per l’illecito amministrativo di cui all’art. 174 bis della medesima legge.

Parole chiave: ne bis in idem; doppio binario; sanzioni amministrative e penali.

The concurrence between administrative and criminal rules: the problem of ne bis in idem in the light of Constitutional Court judgment no. 149/2022

The question raised by the Council of State concerns the constitutionality of the accumulation of proceedings and sanctions resulting from the combined provisions of Articles 174 bis and 174 ter of Law No. 633 of 1941, which, on the subject of unfair commercial practices, allows two proceedings and the imposition of two sanctions, one criminal and one administrative “substantially criminal”, in violation of the prohibition of being tried or punished twice for the same offence.

The Constitutional Court has declared the constitutional illegitimacy of Article 649 of the Code of Criminal Procedure, in the part in which it does not provide that the judge pronounces a sentence of acquittal or not to proceed against a defendant for one of the offences provided for by Article 171 ter of Law no. 633 of 1941 who, in relation to the same fact, has already been subject to proceedings, definitively concluded, for the administrative offence provided for by Article 174 bis of the same law.

Keywords: ne bis in idem; double track; administrative and criminal sanctions.

1. Il dubbio, sollevato dal Consiglio di Stato, riguarda la costituzionalità del cumulo di procedimenti e di sanzioni derivante dal combinato disposto degli artt. 174 bis e 174 ter della L. n. 633/1941 che, in tema di pratiche commerciali scorrette, consente lo svolgimento di due procedimenti e l’irrogazione di due sanzioni, una penale ed una amministrativa “sostanzialmente penale”, in violazione del divieto di essere giudicato o punito due volte per lo stesso reato (Relazione svolta al convegno di studi sul tema “Rapporti tra fattispecie tributaria e fattispecie penale: profili processuali e sanzionatori”, organizzato dall’Università di Catanzaro, dall’Associazione nazionale dei tributaristi italiani, Sezione Calabria, dalla Camera penale di Catanzaro e dal Centro di diritto penale tributario, Gruppo Calabria, il 13 luglio 2022). La garanzia del ne bis in idem è contemplata all’art. 50 della Carta di Nizza ed all’art. 4 del Protocollo n. 7, § 1, della Convenzione Europea, con norme sostanzialmente sovrapponibili, che affermano il principio secondo cui nessuno può essere perseguito (cioè, processato) o condannato (cioè, punito) per un reato per il quale è già stato assolto o condannato conformemente alla legge. Il principio ha una duplice connotazione, sostanziale e processuale insieme (Prosperetti, La problematica applicazione del ne bis in idem nell’or­dinamento italiano, in www.corte costituzionale.it, 3 ottobre 2019). Sotto il primo profilo, esso è ispirato dall’esigenza di garantire la proporzionalità/equità del trattamento punitivo, evitando, attraverso più processi o procedimenti, la duplicazione della sanzione per il medesimo fatto illecito addebitato allo stesso soggetto; sotto il secondo, è ispirato dalla necessità di evitare la duplicazione, ed anche la potenziale antinomia, tra giudizi. Preliminarmente, la Corte costituzionale ha dovuto risolvere una questione di rito, insorta per il fatto che il parametro di legittimità invocato è rappresentato da una norma euro-unitaria avente effetto diretto sull’ordinamento nazionale, la quale già di per sé obbliga il giudice comune a disapplicare la disposizione interna ritenuta in contrasto e ad applicare direttamente la norma pattizia (Corte cost., 16 giugno 2022, n. 149). Sul punto, la Corte ha escluso che, in materia di diritti fondamentali, i rimedi del sindacato accentrato e del sindacato diffuso di costituzionalità siano tra loro incompatibili, valendo piuttosto la regola opposta della concorrenza tra le varie forme di tutela, essendo, tanto il giudice comune quanto il giudice costituzionale, “impegnati a dare attuazione al diritto dell’Unione europea nell’ordinamento italiano, ciascuno con i propri strumenti e ciascuno nell’am­bito delle [continua..]
Fascicolo 2 - 2022