Tax News - Supplemento online alla Rivista Trimestrale di Diritto TributarioISSN 2612-5196
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La Corte di Cassazione torna sull'irrogazione di sanzioni in caso di indebito rimborso IVA (nota a) (di Matteo Clò, Dottorando di ricerca in Diritto tributario, Università degli Studi di Bergamo)


Con la sentenza 29 ottobre 2021, n. 30785, la Corte di Cassazione è tornata a pronunciarsi sull’applicazione al caso di indebito rimborso delle sanzioni amministrativo-tributarie previste per il mancato o tardivo versamento dell'IVA. La decisione della Suprema Corte, che nega l’applicazione delle sanzioni di cui all'art. 13 del D.Lgs. n. 471/1997, si inserisce all’in­terno di un dibattito giurisprudenziale che vede contrapporsi pronunce di segno opposto tra loro. All’interno di tale contrasto si inseriscono le modifiche (operate dal D.Lgs. n. 158/2015) degli articoli 5, comma 5, e 13, comma 4, del D.Lgs. n. 471/1997, che, a partire dal gennaio 2016, sanzionano, rispettivamente, la richiesta di rimborso delle eccedenze IVA in assenza dei presupposti dettati dalla legge e l'utilizzo di eccedenze o crediti d’imposta in misura superiore a quella spettante o in violazione delle modalità di utilizzo previste dalla legge.

Parole chiave: IVA; rimborso; indebito; mancato o tardivo versamento; sanzioni.

The Court of Cassation dealt again with the application of sanctions to the undue refund of vat

With judgement 29 October 2021, no. 30785, the Court of Cassation dealt again with the application of administrative sanctions, provided for the omitted or late payment of taxes, to the undue refund of VAT. The Supreme Court’s decision, which denies the application of the sanctions provided for by art. 13 of Legislative Decree no. 471/1997, is part of a jurisprudential debate characterized by rulings of opposite sign. In this scenario, further uncertainties derive from the amendment (made by Legislative Decree no. 158/2015) of articles 5, paragraph 5, and 13, paragraph 4, Legislative Decree no. 471/1997, which contain specific sanctions for violations concerning refund requests and the use of tax surpluses or tax credits.

Keywords: value added tax; sanctions; tax refund; omitted or late tax payment.

1. La sentenza 29 ottobre 2021, n. 30785, della Corte di Cassazione ha ad oggetto l’impugnazione di avvisi di irrogazione di sanzioni emessi in riferimento ad un caso di indebito rimborso IVA. In particolare, il contribuente aveva richiesto, ed ottenuto, il rimborso dell’IVA versata relativamente alle spese per la ristrutturazione di un immobile detenuto in locazione ed adibito a sede della propria impresa. L’Amministrazione finanziaria aveva successivamente ritenuto il rimborso non spettante per mancanza dei presupposti di cui all’art. 30, comma 3, D.P.R. n. 633/1972, agendo per la restituzione degli importi indebitamente rimborsati ed irrogando al contribuente le sanzioni di cui all’art. 13 del D.Lgs. n. 471/1997, previste per il caso di ritardato od omesso versamento d’imposta. La questione è già stata oggetto di alcune pronunce della Corte di Cassazione, nelle quali, come si vedrà nel prosieguo, i giudici di legittimità sono giunti a conclusioni di segno opposto. Da un lato si pongono le sentenze, tra cui quella in commento, in cui la Suprema Corte ha escluso l’applicabilità delle sanzioni previste per il tardivo o l’omesso versamento ai casi di indebito rimborso IVA (Cass., 6 luglio 2010, n. 15938; Id., 4 novembre 2020, n. 24517; Id., 29 ottobre 2021, n. 30785). Dall’altro quelle in cui la Corte le ha invece ritenute applicabili (Cass., 28 febbraio 2014, n. 4793; Id., 19 luglio 2021, n. 20585). Nell’ambito del delineato contrasto giurisprudenziale si inseriscono le novità apportate dal D.Lgs. 24 settembre 2015, n. 158, con il quale il legislatore ha modificato sia l’art. 5 del D.Lgs. n. 471/1997, in tema di sanzioni in materia di imposta sul valore aggiunto, sia il successivo art. 13, in tema di ritardati od omessi versamenti diretti e altre violazioni in materia di compensazione. Tali modifiche legislative, tuttavia, non sono state prese in considerazione (quantomeno ai fini decisionali) dai giudici di legittimità; ciò in quanto le controversie da cui sono scaturite le sentenze della Corte di Cassazione hanno ad oggetto atti emessi relativamente ad anni precedenti la riforma delle sanzioni tributarie amministrative. Evidenti appaiono pertanto le incertezze che caratterizzano il tema in esame. Pur nell’obbiettiva difficoltà di trovare una soluzione uniforme alle problematiche concernenti l’applicazione delle sanzioni amministrativo-tributarie ai casi di indebito rimborso IVA, la finalità che deve essere perseguita – anche mediante un auspicabile intervento delle Sezioni Unite – dovrebbe essere quella di garantire ai contribuenti un sufficiente grado di certezza e prevedibilità, specie relativamente ad un aspetto, quale quello delle sanzioni, in cui il principio di legalità (in una delle sue declinazioni: il principio di tassatività-determinatezza) svolge un [continua..]
Fascicolo 2 - 2022